Viene di seguito descritto l’approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.
Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti devono essere considerati i quantitativi di rifiuti che rispondono ai seguenti requisiti:
essere classificati come rifiuti urbani, in conformità alla classificazione dei rifiuti di cui all’articolo 184 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite attribuzione di uno dei Codici Eer di cui all’allegato della “Decisione della Commissione europea 2000/531/Ce e successive modifiche ed integrazioni, o come rifiuti assimilati agli urbani in base ad esplicita previsione dei singoli regolamenti comunali ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g;
essere raccolti in modo separato rispetto agli altri rifiuti urbani e raggruppati in frazioni di cui all’elenco riportato nel paragrafo successivo, per essere avviati prioritariamente a recupero di materia.
In particolare, ai fini del calcolo dell’ammontare di rifiuti raccolti in modo differenziato, vengono prese in considerazione le seguenti frazioni:
vetro, carta, plastica, legno, metalli: i quantitativi di rifiuti di imballaggio o di altre tipologie di rifiuti, anche ingombranti, costituiti da tali materiali raccolti separatamente ed avviati alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
multimateriale (o combinata): i quantitativi di rifiuti derivanti dalla raccolta congiunta di più frazioni merceologiche in un unico contenitore;
ingombranti misti a recupero: ingombranti raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
frazione organica: costituita dalla frazione umida e dalla frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini e parchi;
rifiuti da raccolta selettiva: frazioni omogenee di rifiuti raccolti in modo separato al fine di garantire una corretta e separata gestione delle stesse rispetto al rifiuto indifferenziato. Si tratta di particolari tipologie di rifiuti pericolosi e non, di provenienza domestica, ad esempio farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi che, anche qualora destinati allo smaltimento, vengono raccolti separatamente al fine di garantire una chiara riduzione di pericolosità dei rifiuti urbani e di facilitarne un trattamento specifico;
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee): sono compresi tutti i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 4, comma 1 lettera l) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, avviati a trattamento adeguato;
rifiuti di origine tessile: manufatti tessili di vario tipo (ad esempio abiti, coperte, scarpe, tovaglie, asciugamani, etc.) e gli imballaggi tessili;
rifiuti da spazzamento stradale a recupero: rifiuti da spazzamento raccolti separatamente dai rifiuti indifferenziati ed inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero. Nei casi in cui non sia disponibile il dato relativo alle quantità destinate a operazioni di riciclaggio/recupero, l’intero flusso deve essere escluso dal computo della raccolta differenziata;
altre tipologie di rifiuti: tipologie di rifiuti raccolti separatamente, come indicate al punto 4.2 dell’allegato 1 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche” che specifica le tipologie di rifiuti che possono essere conferite al centro di raccolta comunale. Relativamente ai quantitativi massimi procapite conferibili si rinvia a quanto disciplinato dai singoli regolamenti comunali. È data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità che, secondo quanto indicato dalla decisione 2011/753/Eu recante “Regole e modalità di calcolo per il rispetto degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti”, rientra tra le operazioni di riciclaggio dei rifiuti.
Si specifica che solo i Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività potranno inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo.
Nel caso di compostaggio domestico, il quantitativo in peso da computare dal singolo comune, è dato dal risultato della seguente formula:
PC =ΣVci *ps *4
dove
PC = peso del compostaggio (Kg);
ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 Kg/m³;
ΣVci = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³);
4 = numero massimo di svuotamenti annui.
La scelta di tale fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni, pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo degli svuotamenti.
Per il compostaggio di prossimità e di comunità si rimanda al decreto di attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall’articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Nell’ammontare del rifiuto urbano indifferenziato prodotto sono da computare le seguenti tipologie di rifiuto:
rifiuti indifferenziati (EER 200301);
ingombranti avviati a smaltimento;
rifiuti da spazzamento stradale avviati a smaltimento.
Sono da considerarsi “frazioni neutre”:
i rifiuti derivanti dalla pulizia di spiagge marittime e lacuali e rive dei corsi d’acqua in quanto, se annoverati, penalizzerebbero i comuni con particolare collocazione geografica;
rifiuti cimiteriali.
Al computo della percentuale di raccolta differenziata non sono applicate correzioni di tipo demografico in quanto la percentuale di raccolta differenziata è calcolata come rapporto tra quantitativi di rifiuti raccolti e quantitativi totali di RU prodotti.
I criteri includenti ed escludenti sono suscettibili di eventuali modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito dell’entrata in vigore di nuove normative nazionali in materia di rifiuti o di novità tecnologiche derivanti dal progresso tecnico e scientifico.