Decreto dirigenziale 15 maggio 2019, n. 6785
Disposizioni finalizzate a disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative trasferite alle Province ed alle Città metropolitane ai sensi dell’Articolo 16 della legge regionale n. 26/2003 in merito alle autorizzazioni di produzione di biometano da rifiuti.
(Bur 20 maggio 2019 n. 21)
Nella direzione auspicata dello sblocco delle istanze finalizzate al rilascio delle autorizzazioni a seguito dell’ormai famosa sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018, la Regione Lombardia interviene sul tema del biometano da rifiuti. In particolare, con riferimento al requisito di cui all’art. 184-ter, c. 1, lett. c), del D.Lvo n. 152/2006, che ai fini della cessazione della sua qualifica di rifiuto prescrive che la sostanza o l’oggetto “soddisfi i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetti la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”, il decreto dirigenziale dispone che “i criteri statali che definiscono il biometano quale prodotto, anche nel caso in cui derivi da un impianto di recupero di rifiuti, sono da individuarsi nel d.m. 2 marzo 2018 e nella relativa procedura operativa [approvata dal Comitato Tecnico Consultivo Biocarburanti il 12 giugno 2018 ed emanate dal GSE]”, e inoltre che “le Autorità competenti [Provincie e Città Metropolitana] debbano pertanto autorizzare la produzione di biometano, anche da impianti di trattamento dei rifiuti, utilizzando i citati criteri statali”.