All’articolo 1:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. All’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2016””;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. Il termine di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016”;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Il termine stabilito dall’articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i Comuni e le Province.
7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall’articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. All’attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”;
al comma 8, dopo le parole: “All’articolo 2223, comma 2, del” sono inserite le seguenti: “codice dell’ordinamento militare, di cui al”;
il comma 9 è sostituito dai seguenti:
“9. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
9-bis. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016” e le parole: “per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2015”.
9-ter. All’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 79, lettera b), le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”;
b) al comma 82, le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.
9-quater. All’articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: “i contratti di lavoro a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,””;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
“10-bis. Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
10-ter. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:
“107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.
10-quater. Al comma 14 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria, la Regione Umbria e i relativi Comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
10-quinquies. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all’anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall’articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.
10-septies. All’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non rinnovabili” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016″.
10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all’abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell’ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all’articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.
All’articolo 2:
al comma 2, le parole: “All’articolo 13 dell’allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “All’articolo 13 delle norme di attuazione di cui all’allegato 2”;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l’effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell’anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. All’articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro””.
Dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 2-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria). — 1. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l’adozione delle specifiche tecniche di cui all’articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. 2. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l’adozione delle specifiche tecniche di cui all’articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Articolo 2-ter. (Ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace). — 1. All’articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “Entro il 28 febbraio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2016”.
Articolo 2-quater. (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). — 1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “Per il periodo 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2013-2016”. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i contratti di solidarietà, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al comma 284 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: “forme sostitutive” sono inserite le seguenti: “ed esclusive” e, all’ottavo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni””.
All’articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: “All’articolo 43, comma 12, del” sono inserite le seguenti: “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al”;
al comma 2:
all’alinea, la parola: “inserito” è sostituita dalla seguente: “aggiunto”;
al capoverso 3-ter, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
“2-bis. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell’ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2-ter. All’articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
2-quater. All’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
2-quinquies. All’articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: “nell’anno 2014” sono inserite le seguenti: “e le riduzioni effettuate nell’anno 2015”;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208″”.
Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:
“Articolo 3-bis. (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute — Gssi). — 1. All’articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l’operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del Cipe n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”;
c) al comma 6, dopo le parole: “Allo scadere del triennio” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2-bis””. All’articolo 4:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2015 e 2016”.
1-ter. Il termine di cui all’articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
1-quater. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all’obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000″”;
al comma 2, le parole: “prevenzione incendi” sono sostituite dalle seguenti: “prevenzione degli incendi”;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. All’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016″”;
al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per i Comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente, che hanno concluso tali processi entro il 1° gennaio 2016, l’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni”;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6-bis. Per l’anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell’interno in favore delle Province appartenenti alla Regione siciliana e alla Regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell’articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
6-ter. All’articolo 2257 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “30 maggio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2017”;
b) al comma 1-bis, le parole: “15 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2017”.
6-quater. All’articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016″”.
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 4-bis. (Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto). — 1. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “Per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Dall’anno 2012 all’anno 2017”;
b) le parole: “dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017”.
Articolo 4-ter. (Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale). — 1. All’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: “Fino al 31 gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2017”.
Articolo 4-quater. (Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). — 1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”;
b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
c) al comma 3, le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2017″”. All’articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1-bis. All’articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: “e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “nonché l’attività della struttura di supporto ivi prevista”, le parole: “é assicurato” sono sostituite dalle seguenti: “sono assicurati” e la cifra: “100.000” è sostituita dalla seguente: “500.000”;
b) al secondo periodo, le parole: “Dal 1° gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Dal 1° gennaio 2017″”;
la rubrica è sostituita dalla seguente: “Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo”.
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: “Articolo 5-bis. (Proroga del finanziamento del Museo tattile statale “Omero”). — 1. È prorogata per il triennio 2016-2018 l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244″.
All’articolo 6:
al comma 3, capoverso 16, primo periodo, le parole: “costituiscono riferimento fino” sono sostituite dalle seguenti: “costituiscono riferimento, fino”;
al comma 4, le parole: “e per l’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “, per l’anno 2015 e per l’anno 2016”;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis. Anche per l’anno 2016 è prorogata l’individuazione, come Regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle Regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l’anno 2015″”.
All’articolo 7:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. All’articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle Regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale””;
al comma 2:
all’alinea, dopo le parole: “All’articolo 253 del” sono inserite le seguenti: “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al”;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“b-bis) al comma 20-bis, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016″”;
al comma 3, dopo le parole: “All’articolo 189, comma 5, del” sono inserite le seguenti: “codice di cui al”;
al comma 4, dopo le parole: “all’articolo 357, comma 27, del” sono inserite le seguenti: “regolamento di cui al”;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4-bis. All’articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016″”;
al comma 9, la parola: “previste” è sostituita dalla seguente: “previsti”;
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
“9-bis. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: “Ferrovie dello Stato Spa” sono sostituite dalle seguenti: “Rete ferroviaria Italiana Spa”.
9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell’articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo”;
al comma 11:
le parole: “il termine previsto ai sensi del predetto articolo” sono sostituite dalle seguenti: “il termine previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015,”;
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l’affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l’affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.”;
dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
“11-bis. Il termine di cui all’articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.
11-ter. All’articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016″.
11-quater. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1° gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all’articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
All’articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.””;
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“b-bis) al comma 9-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In ogni caso, all’attuale concessionaria del Sistri è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l’indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro per l’anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito dei propri stanziamenti di bilancio””;
al comma 2:
all’alinea, le parole: “, sono aggiunti i seguenti commi” sono sostituite dalle seguenti: “sono inseriti i seguenti”;
al capoverso 3-ter, le parole: “, dell’allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell’allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “della parte I dell’allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell’allegato II alla parte quinta del presente decreto” e le parole: “nell’allegato II, parte II, alla Parte Quinta” sono sostituite dalle seguenti: “nella parte II dell’allegato II alla parte quinta”;
alla rubrica, le parole: “dell’ambiente,” sono sostituite dalle seguenti: “dell’ambiente e”. All’articolo 10:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi””;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. All’articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “per i soli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2016” e le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016″.
2-ter. L’articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l’imposta sul valore aggiunto assolta sull’acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l’effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
2-quater. Resta ferma la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l’acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l’imposta non sia stata considerata dall’ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2016, a 5 milioni di euro per l’anno 2017 e a 3 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2″”;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012”;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Le richieste di cui all’articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016”;
al comma 7, la parola: “aggiunte” è sostituita dalla seguente: “inserite”;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’articolo 43 del Testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell’Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
7-ter. In considerazione della soppressione dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1° gennaio 2018, all’articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “2016” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2017” e “2018”.
7-quater. All’articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: “l’Associazione italiana della Croce Rossa (Cri)” sono sostituite dalle seguenti: “l’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”;
2) le parole: “30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;
3) le parole: “del direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “dell’amministratore”;
4) le parole: “per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2016”;
5) dopo le parole: “pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” sono inserite le seguenti: “, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,”;
6) le parole da: “31 dicembre 2012” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata”;
b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) dell’approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l’anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l’indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti”;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l’Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall’anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l’intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un’economia per il bilancio statale. Fino all’applicazione delle citate riduzioni e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all’Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell’Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell’Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo””;
al comma 8, le parole: “terzo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “quarto periodo”;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. Anche per l’anno 2016 è prorogato l’utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell’anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all’applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-ter. All’articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “2014, 2015, 2016 e 2017”.
8-quater. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “limitatamente al periodo 2011-2016” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente al periodo 2011-2017”.
8-quinquies. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l’integrale passaggio di tutto il personale nella sezione “Dogane” del ruolo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all’interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell’interno, di cui all’articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono prorogati all’anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l’anno 2015″.
All’articolo 11:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Al comma 14-bis dell’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: “negli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e, al secondo periodo, le parole: “per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018″”;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
“3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall’articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
3-ter. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla Regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l’Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell’attuazione delle procedure di reclutamento previste dall’articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3-quater. Il termine di cui all’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016”. Dopo l’articolo 11 è inserito il seguente: “Articolo 11-bis. (Proroga di termini in materia ambientale). — 1. Il termine di cui all’articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni. 2. Entro trenta giorni dall’approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale “Bagnoli-Coroglio” ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014. 3. All’articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12, le parole da: “Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all’articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall’Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all’attuazione del programma di cui al comma 8. L’emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l’esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall’articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all’incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell’Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica”;
b) il comma 13.1 è abrogato;
c) al comma 13-quater, le parole: “ovvero della società da quest’ultimo costituita” sono soppresse”.
Dopo l’articolo 12 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 12-bis. (Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro). — 1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell’articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.
Articolo 12-ter. (Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri). — 1. All’articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.
2. Le domande di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.
3. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 12-quater. (Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti). — 1. I componenti del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, di cui all’articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016″.