IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ove si prevede che il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l’art. 6, comma 1, della citata legge n. 70/1994, secondo cui, in attesa dell’adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’art. 1, comma 1, citato, il modello unico di dichiarazione è adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il comma 3 del medesimo art. 1 della legge n. 70/1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione;
Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato art. 6, comma 1, della citata legge n. 70 del 1994, ha, a riferimento, gli «obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale», che contiene, tra l’altro, la disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro formazione, gestione, conservazione e trasmissione, nonché alle firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo I della Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per la tracciabilità dei rifiuti, nonché il Titolo II della medesima Parte IV, relativa agli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visto l’art. 220 del citato decreto legislativo n. 152/2006, che prevede l’obbligo di comunicazione da parte del Consorzio nazionale imballaggi – CONAI, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, di «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che reca «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)»;
Visto il regolamento (UE) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) 715/2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 738/2000/CE concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la decisione 753/2001/CE relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; Vista la decisione 270/2005/CE, come modificata con decisione UE del 19 giugno 2018, n. 896, che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Vista la decisione 293/2005/CE che istituisce le modalità di controllo dell’osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso;
Vista la decisione 369/2005/CE che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati relativi ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, ai sensi della direttiva 2012/19/CE;
Vista la decisione 851/2009/CE che istituisce un questionario ai fini dell’attività di rendicontazione degli Stati membri in merito all’attuazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori;
Vista la decisione 753/2011/CE che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali», che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;
Visto l’art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», che introduce disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE concernente la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2017 recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018»; Considerata la necessità di adottare, per l’anno 2019, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, come richiesto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, così da poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori, in attuazione della più recente normativa europea;
Sentiti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’ISPRA – Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della salute, il Ministero dell’interno, nonché Unioncamere – Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Decreta:
Art. 1
1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all’anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. L’accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
Roma, 24 dicembre 2018
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M.
Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 381