ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI DELEGA DELLA RISERVA DI CODICE NELLA MATERIA PENALE – DELITTO DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – ABROGAZIONE ARTICOLO 260, DLGS 152/2006 – INTRODUZIONE NUOVO ARTICOLO 452-TERDECIES, C.P.

Dlgs 1 marzo 2018, n. 21
Attuazione del principio di delega della riserva di Codice nella materia penale – Delitto di traffico illecito di rifiuti – Abrogazione articolo 260, Dlgs 152/2006 – Introduzione nuovo articolo 452-terdecies, C.p.

Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21
(Gu 22 marzo 2018 n. 68)

Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di Codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, contenente la delega al Governo per l’attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di Codice nella materia penale, e, in particolare, l’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettera q);

Visto il Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, recante modifiche urgenti al nuovo Codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/Ce concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/Ce che ne reca misure di esecuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 febbraio 2018;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1
Principio della riserva di Codice
(omissis)

Articolo 2
Modifiche in materia di tutela della persona
(omissis)

Articolo 3
Modifiche in materia di tutela dell’ambiente
1. Al Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 452-terdecies, è inserito il seguente:

“Articolo 452-quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti). — Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33.

Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il Giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.”.

2. All’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: “416-ter” sono inserite le seguenti: “, 452-quaterdecies”;

b) le parole: “e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,” sono soppresse.

Articolo 4
Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario
(omissis)

Articolo 5
Modifiche in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di altri gravi reati
1. Al Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

d) dopo l’articolo 416-bis è inserito il seguente:

“Articolo 416-bis.1 (Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose). — Per i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l’aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i delitti di cui all’articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.”.

Articolo 6
Modifiche in materia di confisca in casi particolari
1. Dopo l’articolo 240 del Codice penale, approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, è inserito il seguente:

“Articolo 240-bis (Confisca in casi particolari). — Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall’articolo 2635 del Codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

Nei casi previsti dal primo comma, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il Giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.”.

2. Al comma 4-ter dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, le parole: “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 240-bis del Codice penale”.

3. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 104-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”;

2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

“1-quater. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del Codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del Codice. In tali casi l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l’autorità giudiziaria nell’amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato Codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

1-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l’imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi 1-quater e 1-quinquies si applicano anche nel caso indicato dall’articolo 578-bis del Codice.”;

b) dopo l’articolo 183-ter è inserito il seguente:

“Articolo 183-quater (Esecuzione della confisca in casi particolari). — 1. Competente a emettere i provvedimenti di confisca in casi particolari previsti dall’articolo 240-bis del Codice penale o da altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano dopo l’irrevocabilità della sentenza, è il Giudice di cui all’articolo 666, commi 1, 2 e 3, del Codice. Il Giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall’articolo 667, comma 4, del Codice. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

2. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell’articolo 666 del Codice, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

3. L’autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il Giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il Giudice delegato nominato dal collegio stesso. L’opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell’articolo 666 del Codice, allo stesso Giudice ovvero, nel caso di provvedimento del Giudice delegato, al collegio.”.

4. Dopo l’articolo 578 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è inserito il seguente:

“Articolo 578-bis (Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione). — 1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del Codice penale e da altre disposizioni di legge, il Giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.”.

5. Al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo l’articolo 85 è inserito il seguente:

“Articolo 85-bis (Ipotesi particolare di confisca). — 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l’articolo 240-bis del Codice penale.”.

6. Al Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dopo il comma 5 dell’articolo 301 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 295, secondo comma, si applica l’articolo 240-bis del Codice penale.”.

Articolo 7
Abrogazioni
1. Sono, in particolare, abrogate le seguenti disposizioni:

(omissis)

l) articolo 12-sexies, commi 1, 2-ter, 4-bis, 4-quinquies, 4-sexies, 4-septies, 4-octies e 4-novies, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

(omissis)

q) articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

(omissis)

Articolo 8
Disposizioni di coordinamento
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall’articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto.

2. I richiami all’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove specificamente riguardanti l’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si intendono riferiti all’articolo 85-bis del medesimo decreto e ove specificamente riguardanti l’articolo 295 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all’articolo 301, comma 5-bis, del medesimo decreto.

Articolo 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2018

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