Dlgs 19 aprile 2017, n. 56
Codice dei contratti pubblici – Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 18 aprile 2016, n. 50
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(So n. 22 alla Gu 5 maggio 2017 n. 103)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
Vista la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/Ce;
Vista la direttiva 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/Ce;
Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 8;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell’Adunanza del 22 marzo 2017;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è così modificata: “Codice dei contratti pubblici”.
Articolo 2
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “adottato dal regolamento (Ce) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera tttt)”.
Articolo 3
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la parola: “ragionale” è sostituita dalla seguente: “regionale”.
Articolo 4
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti:
“oo-bis) “lavori di categoria prevalente”, la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara;
oo-ter) “avori di categoria scorporabile”, la categoria di lavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11;”;
oo-quater) “manutenzione ordinaria”, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità.
oo-quinquies) “manutenzione straordinaria”, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;”;
b) alla lettera uu), dopo le parole: “l’esecuzione di lavori”, sono inserite le seguenti: “ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori”;
c) alla lettera zz), la parola: “concessionario”, ovunque ricorra nella presente lettera, è sostituita dalle seguenti: “operatore economico” e al secondo periodo, dopo le parole: “in condizioni operative normali,” sono aggiunte le seguenti: “per tali intendendosi l’insussistenza di eventi non prevedibili”;
d) alla lettera eee), dopo le parole: “si applicano” sono aggiunte le seguenti: “, per i soli profili di tutela della finanza pubblica,”;
e) alla lettera vvvv), il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”;
f) la lettera aaaaa), è sostituita dalla seguente:
“aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che, nell’ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazioni caratterizzate da una particolare specializzazione e professionalità;”;
g) alla lettera ggggg) il segno: “.” è sostituito dal seguente: “;”;
h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti:
“ggggg-bis) “principio di unicità dell’invio”, il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente Codice, e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente Codice obblighi di Comunicazione a una banca dati;
ggggg-ter) “unità progettuale”, il mantenimento, nei tre livelli di sviluppo della progettazione, delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche del progetto;
ggggg-quater) “documento di fattibilità delle alternative progettuali”, il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;
ggggg-quinquies) “programma biennale degli acquisti di beni e serviz”, il documento che le Amministrazioni adottano al fine di individuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nel biennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’Amministrazione preposta;
ggggg-sexies) “programma triennale dei lavori pubblici”, il documento che le Amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall’Amministrazione preposta;
ggggg-septies) “elenco annuale dei lavori”, l’elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-octies) “elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi”, l’elenco delle acquisizioni di forniture e dei servizi ricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;
ggggg-nonies) “quadro esigenziale”, il documento che viene redatto ed approvato dall’Amministrazione in fase antecedente alla programmazione dell’intervento e che individua, sulla base dei dati disponibili, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, i fabbisogni della collettività posti a base dell’intervento, le specifiche esigenze qualitative e quantitative che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento, anche in relazione alla specifica tipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;
ggggg-decies) “capitolato prestazionale”, il documento che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deve assicurare l’opera costruita e che traduce il quadro esigenziale in termini di requisiti e prestazioni che l’opera deve soddisfare, stabilendone la soglia minima di qualità da assicurare nella progettazione e realizzazione;
ggggg-undecies) “cottimo”, l’affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all’importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell’eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d’opera da parte dell’appaltatore.”.
Articolo 5
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “lavori, servizi e forniture,” sono inserite le seguenti: “dei contratti attivi,”.
Articolo 6
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo le parole: “forme di partecipazione di capitali privati” sono inserite le seguenti: “le quali non comportano controllo o potere di veto”.
Articolo 7
Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “agli appalti aggiudicati” sono sostituite dalle seguenti: “agli appalti e concessioni aggiudicati”.
Articolo 8
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: “di cui al punto 1.1)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al punto 1)”.
Articolo 9
Introduzione dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. Dopo l’articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è inserito il seguente:
“Articolo 17-bis (Altri appalti esclusi) — 1. Le disposizioni del presente Codice non si applicano agli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situati in Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.”.
Articolo 10
Modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3”.
Articolo 11
Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;
c) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell’inserimento nel programma triennale, le Amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”;
d) al comma 8:
1) all’alinea, le parole: “sentita la Conferenza” sono sostituite dalle seguenti: “d’intesa con la Conferenza”;
2) alla lettera e), la parola: “individuandole” è sostituita dalla seguente: “individuate”;
e) dopo il comma 8, è inserito il seguente:
“8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.”.
Articolo 12
Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: “avviati dopo la data di entrata in vigore del presente Codice” sono sostituite dalle seguenti: “avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto”;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull’applicazione dell’istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell’esperienza maturata. Per la partecipazione alle attività della commissione non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.”.
Articolo 13
Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: “l’efficientamento energetico”, sono sostituite dalle seguenti: “l’efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell’opera” e, in fine, il segno: “;”, è sostituito dal seguente: “.”;
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti.”;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.”;
d) al comma 5:
1) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Ai soli fini delle attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonché dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità delle alternative progettuali secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.”;
2) al secondo periodo, le parole: “Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché schemi” sono sostituite dalle seguenti: “Nella seconda fase di elaborazione, ovvero nell’unica fase, qualora non sia redatto in due fasi, il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione e secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché elaborati”;
e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnica ed economica sostituisce il progetto preliminare di cui al comma 2 del citato articolo 19 ed è redatto ai sensi del comma 5.”;
f) al comma 6, le parole: “e geognostiche,”, sono sostituite dalle seguenti: “, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche,” dopo le parole: “misure di salvaguardia;”, sono inserite le seguenti: “deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario dell’opera;” e dopo le parole: “nonché i limiti di spesa” sono inserite le seguenti: “, calcolati secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3,”;
g) al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto previsto al comma 16”;
h) al comma 11, dopo le parole: “oneri inerenti alla progettazione” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini dell’individuazione dell’importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.”;
i) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate.” E sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.”.
Articolo 14
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “esecutiva di lavori,” sono inserite le seguenti: “al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione”;
b) al comma 7, primo periodo, le parole: “Gli affidatari di incarichi di progettazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara”;
c) al comma 8, secondo periodo, le parole: “possono essere utilizzati” sono sostituite dalle seguenti: “sono utilizzati”, le parole: “, ove motivatamente ritenuti adeguati” sono soppresse e le parole: “importo dell’affidamento” sono sostituite dalle seguenti: “importo da porre a base di gara dell’affidamento”;
d) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
“8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.”.
Articolo 15
Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, primo periodo, la parola: “due” è soppressa;
b) il comma 13 è sostituito dal seguente:
“13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 dicembre 2017, sono adottate linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di cui al presente articolo. Con il medesimo decreto sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi, che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera.”;
c) il comma 15 è sostituito dal seguente:
“15. Le stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale di cui all’articolo 21, possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento adottato in attuazione dell’articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti o quando non siano rispettati i termini fissati nell’accordo di cui al comma 14.”.
Articolo 16
Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente.”;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; nei casi in cui è consentito l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall’aggiudicatario ha luogo prima dell’inizio dei lavori”;
c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.”;
d) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
“8-bis. Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall’affidatario sono soggetti, prima dell’approvazione di ciascun livello di progettazione, all’attività di verifica.”.
Articolo 17
Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “alle norme dettate dalla” sono sostituite dalla seguente: “alla”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse Amministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del Rup. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo.”;
c) al comma 3:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “In tale fase, gli enti gestori di servizi pubblici a rete forniscono, contestualmente al proprio parere, il cronoprogramma di risoluzione delle interferenze.”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “localizzazione o al tracciato” sono inserite le seguenti: “, nonché al progetto di risoluzione delle interferenze”;
d) al comma 4, le parole: “, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione” sono sostituite dalle seguenti: “e di elaborare, a spese del soggetto aggiudicatore, il progetto di risoluzione delle interferenze di propria competenza. Il soggetto aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruità i costi di progettazione per la risoluzione delle interferenze indicate dall’ente gestore. La violazione di tali obblighi”;
e) al comma 5, le parole: “rilevate” sono sostituite dalle seguenti: “anche non rilevate ai sensi del comma 4, individuate”;
f) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il mancato rispetto del suddetto programma di risoluzione delle interferenze, che sia stato causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori, comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.”.
Articolo 18
Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo Codice”;
b) al comma 7, le parole: “forniture, lavori e servizi e di concessioni” sono sostituite dalle seguenti: “forniture, lavori e servizi nei settori ordinari e di concessioni”, le parole: “articolo 167” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 35”, le parole: “all’articolo 35” sono sostituite dalle seguenti: “al medesimo articolo 35”;
c) al comma 11, le parole: “nei settori speciali” sono soppresse;
d) al comma 12, le parole: “nei settori speciali” sono soppresse e alla lettera c), le parole: “il presente Codice” sono sostituite dalle seguenti: “le disposizioni del presente Codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali”;
e) dopo il comma 12, è inserito il seguente:
“12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori speciali e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato in conformità con le disposizioni del presente Codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali, purché il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l’articolo 35, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all’articolo 35.”;
f) il comma 13 è abrogato.
Articolo 19
Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, dopo le parole: “all’articolo 5,” sono inserite le seguenti: “alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti”;
2) al secondo periodo, dopo le parole: “articolo 120” sono inserite le seguenti: “, comma 2-bis,” e le parole: “delle valutazioni dei requisiti soggettivi,” sono sostituite dalle seguenti: “della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti”;
3) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: “Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”;
4) il terzo periodo è soppresso;
5) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
6) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l’articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente Codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, con le banche dati dell’Anac, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Anac e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell’invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L’insieme dei dati e degli atti condivisi nell’ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.”.
Articolo 20
Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: “nei lavori” sono inserite le seguenti: “, servizi e forniture”;
b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”.
Articolo 21
Modifiche all’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: “nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento” sono sostituite dalle seguenti: “individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione”;
2) al terzo periodo, le parole: “è nominato.” sono sostituite dalle seguenti: “è nominato; la sostituzione del Rup individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa.”;
b) al comma 5, al primo periodo, le parole: “con proprio atto” sono sostituite dalle seguenti: “con proprie linee guida”, dopo le parole: “specifici del Rup,” sono inserite le seguenti: “sui presupposti e sulle modalità di nomina,” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il Rup può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.”;
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: “direzione dei lavori,” sono inserite le seguenti: “direzione dell’esecuzione” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)”;
d) al comma 12, dopo le parole: “direttore dei lavori” sono inserite le seguenti: “o del direttore dell’esecuzione”.
Articolo 22
Modifiche all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
b) al comma 10, lettera b), dopo le parole: “mercato elettronico” sono inserite le seguenti: “nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb)”;
c) dopo il comma 14, è aggiunto il seguente:
“14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.”.
Articolo 23
Modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
1. All’articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “fornitura di derrate alimentari,” è inserita la seguente: “anche”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.”;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione.”.