Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU n.140 del 17 giugno 2019).
Entrata in vigore del provvedimento: 18 giugno 2019
La Legge n. 55 del 14 giugno 2019 ha convertito il D.L. del 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “D.L. Sblocca Cantieri”) e ha disposto la modifica all’art. 184-ter, comma 3, del D.L.vo 152/2006.
A partite dal 18 giugno 2019, sia per i processi di recupero che è possibile autorizzare in semplificata sia per quelli da autorizzare in ordinaria, vengono parimenti indicati come criteri di riferimento quelli contenuti nei decreti 5 febbraio 1998 (per i rifiuti non pericolosi), 12 giugno 2002, n. 161 (per i rifiuti pericolosi), e 17 novembre 2005, n. 269 (per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi), escludendo, quindi, la possibilità che impianti con differenti procedure di recupero possano vedersi rilasciare apposita autorizzazione dagli Enti territoriali.