Conversione in legge del Dl 10 aprile 2018, n. 30 recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)

Legge 31 maggio 2018, n. 64
Conversione in legge del Dl 10 aprile 2018, n. 30 recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)

Parlamento italiano
Legge 31 maggio 2018, n. 64
(Gu 8 giugno 2018 n. 131)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1
1. Il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 2018

Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30
All’articolo 1:

al comma 1, le parole: “e, comunque, non oltre il novantesimo giorno dall’insediamento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il novantesimo giorno dal giuramento del primo Governo formato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 30 settembre 2018”;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, durante il periodo di cui al comma 1, trasmette alle Camere, ogni quarantacinque giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, una relazione concernente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e urgenti adottati nel periodo di riferimento, con l’illustrazione dei presupposti e delle motivazioni. Nella prima relazione l’Autorità dà conto anche degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di entrata in vigore della presente disposizione, nonché delle linee guida eventualmente adottate al fine di individuare gli atti emanati dalla predetta Autorità da considerare di ordinaria amministrazione ovvero indifferibili e urgenti”.

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