CORRETTIVO DEL DECRETO 24 GIUGNO 2016 CONCERNENTE L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI STATUTO-TIPO PER I CONSORZI PER GLI IMBALLAGGI

Dm Ambiente 3 maggio 2017
Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l’approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 3 maggio 2017
(Gu 23 maggio 2017 n. 118)

Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente l’approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro dello sviluppo economico

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare il Titolo II della Parte IV relativo alla gestione degli imballaggi;

Visto l’articolo 223, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale i produttori, che non organizzano autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o che non attestano la messa in atto di un sistema di restituzione dei propri imballaggi, costituiscono un Consorzio per ciascun materiale di imballaggio, retto da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo redatto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del 24 giugno 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, recante “Approvazione dello schema di statuto-tipo per i Consorzi per gli imballaggi”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 158 dell’8 luglio 2016;

Rilevato che sono stati presentati ricorsi innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio da parte di alcuni consorzi per l’annullamento del decreto ministeriale del 24 giugno 2016;

Vista la nota del Consorzio Conai prot. n. 325-16/DS-SEGR del 13 dicembre 2016;

Considerata l’opportunità di modificare ed integrare il decreto ministeriale sopra indicato del 24 giugno 2016 al fine di risolvere eventuali problemi interpretativi ed agevolare l’applicazione delle disposizioni in esso contenute;

Decreta:

Articolo 1
Allo schema di statuto tipo dei consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi allegato al decreto ministeriale del 24 giugno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:

all’articolo 2, comma 1, la lettera c) è soppressa;

all’articolo 2, comma 2, le parole “e gli utilizzatori” sono soppresse;

all’articolo 4, comma 1, le parole “, dei trasformatori e degli utilizzatori” sono sostituite dalle seguenti “e dei trasformatori”;

all’articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del Conai ed alle procedure da esso approvate.”;

all’articolo 5, comma 7, la parola “fondi” è sostituita dalle seguenti “un fondo”;

all’articolo 6, il comma 3 è soppresso;

all’articolo 12, comma 1, la lettera c) è soppressa;

all’articolo 12, comma 5, la lettera h) è soppressa;

all’articolo 14, comma 1, la lettera c) è soppressa;

all’articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.”;

all’articolo 18, il comma 5 è soppresso;

all’articolo 18, il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, cosi’ come previsto dall’articolo 2423 del Codice civile.”;

all’articolo 18, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole “, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico”;

all’articolo 22, comma 6, le parole “degli utilizzatori e” sono soppresse;

l’articolo 24 è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2017

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