La registrazione dei rifiuti prodotti, il monitoraggio delle fasi di trasporto, così come la verifica dei titoli e delle autorizzazioni che devono essere presenti in capo agli operatori coinvolti nelle attività di gestione dei rifiuti, costituiscono un complesso sistema di elementi posti a garanzia della collettività e dell’ambiente. All’interno di questo complesso circuito, sono normativamente previsti, in particolare, specifici adempimenti documentali a presidio della tracciabilità di tutta la filiera.
Come di certo saprà chi opera in questo mondo, gli adempimenti documentali tradizionalmente previsti per dimostrare la corretta gestione dei rifiuti – almeno fino al 31 dicembre 2018 – erano: registri di carico e scarico, formulario identificativo (F.I.R.), Modello Unico di Dichiarazione ambientale (M.U.D.) ed, esclusivamente per i rifiuti classificati come pericolosi, il SISTRI (Sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti).
Senonché, dopo anni in attesa dell’operatività effettiva del criticato sistema, il 12 febbraio 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 36 del 12/02/2019) la Legge 11 febbraio 2019, n. 121 – in vigore dal 13 febbraio 2019 – di conversione, con modificazioni, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 1352, giungendosi alla conferma definitiva, per effetto di quanto disposto dall’art. 6, della soppressione dal 1° gennaio 2019 del SISTRI.
Il futuro della tracciabilità dei rifiuti sembra essere chiaro: sarà 2.03, all’insegna della digitalizzazione!
Il citato art. 6 – Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti – difatti, introduce quello che dovrebbe essere il sostituto del sistema appena archiviato, il già discusso Registro elettronico nazionale il quale, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente, pare ripercorrere – pur sempre nella più snella forma digitale – i passi (spesso “falsi”) del suo predecessore, con il pericolo di una ripetizione delle criticità già sperimentate4.
In attesa del decreto che conterrà regole e sanzioni si procede con la modulistica da sempre richiesta in regime di doppio binario (FIR, Registro C/S, MUD)5. Ma anche qui, a ben vedere, sono da registrarsi novità.
Al comma 3-ter, il richiamato art. 6, in effetti, conferma che, dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena operatività del nuovo registro, la tracciabilità dei rifiuti va garantita attraverso gli adempimenti previsti agli articoli 188,189, 190 e 193 del D.L.vo 152/2006, ma “anche mediante le modalità di cui all’articolo 194-bis del decreto legislativo n.152 del 2006 […]”, facendo rinvio alla trasmissione e all’archiviazione di Registro C/S e FIR in formato digitale.
Una novità quest’ultima introdotta dal 1° gennaio 2018 nella nostra normativa ambientale di riferimento – il D.L.vo 152/20066 – con la Legge di Bilancio n. 205/20177.
L’art. 194-bis cui ci si deve riferire in tema di digitalizzazione dispone: “1. In attuazione delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per consentire la lettura integrata dei dati riportati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del presente decreto possono essere effettuati in formato digitale.
2. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Unioncamere, con proprio decreto, predisporre il formato digitale degli adempimenti di cui al comma 1.
3. E’ consentita la trasmissione della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti prevista dal comma 2 dell’articolo 193, anche mediante posta elettronica certificata.
[…]”.
Tuttavia, in assenza, nel momento in cui si scrive, di una procedura ufficiale, è evidente che quanto disposto dall’art. 194-bis, D.L.vo 152/2006, rappresenti attualmente solo un’opzione, peraltro, di non facile implementazione.
Con riguardo, ad esempio, al tema specifico dell’invio via PEC della IV copia del FIR è necessario rifarsi alle note più recenti del Ministero (nota 20 luglio 2017, nota n. 1588 del 31 gennaio 2018 e quella del 30 luglio 2018 che, tuttavia, è indirizzata esclusivamente a Confindustria).
Dalla posizione ministeriale espressa (non sempre di semplice interpretazione) è possibile ricavare il seguente indirizzo composto da due opzioni:
• se l’invio della IV copia avviene tra PEC e PEC in presenza di firma elettronica, l’invio così effettuato “sostituisce in tutto e per tutto, ad ogni effetto, la trasmissione materiale (cartacea)”;
• se, invece, l’invio avviene sempre tra PEC e PEC ma senza firma elettronica è sempre auspicabile far seguire l’invio dell’originale cartaceo. Tuttavia, se il trasportatore è impossibilitato all’invio dell’originale cartaceo, tale mancanza può essere colmata chiedendo (sempre al trasportatore) di assicurare la corretta e adeguata conservazione8 dello stesso.
Ciò premesso, in attesa della condivisione di una procedura ufficiale e dei nuovi modelli di FIR e Registro C/S – attualmente “in cantiere” – da parte degli organi competenti, si ritiene sempre consigliabile, in via cautelativa, l’invio del cartaceo; considerando in ogni caso che si deve al momento inevitabilmente escludere la sanzionabilità della condotta tenuta in buona fede da chi abbia proceduto all’invio della quarta copia senza firma digitale e senza l’invio e l’archiviazione contestuale dell’originale cartaceo9.
Sabrina Suardi
Environmental consultant
1Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
2Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (GU n. 290 del 14-12-2018). Provvedimento entrato in vigore il 15 dicembre 2018.
3S.SUARDI, SISTRI: tra vecchi strascichi e nuove aspettative, in www.tuttoambiente.it.
4Conf. S.MAGLIA, Registri o SISTRI? Riflessioni sul futuro della tracciabilità dei rifiuti, www.teknoring.com
P.FICCO, Sistri e registro elettronico nazionale: così diversi e così simili, in Rivista Rifiuti n. 270, marzo 2019.
5Il secondo comma del richiamato art. 6 prevede l’abrogazione di una serie di disposizioni di legge, tra le quali si deve evidenziare l’art. 16 del D.L.vo 205/2010, la norma con la quale erano state introdotte le nuove versioni degli articoli 188 (Responsabilità), 189 (MUD), 190 (registri) e 193 (formulario) che sono oggi, quindi, da continuare ad applicarsi “nel testo previgente alle modifiche apportate […]” (comma 3-ter).
6Norme in materia ambientale (GU n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96). Entrata in vigore: 29 aprile 2006.
7Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (GU n.302 del 29 dicembre 2017 – Suppl. Ordinario n. 62). Entrata in vigore del provvedimento: 01 gennaio 2018.
8Nella nota del 20 luglio 2017 il Ministero approvava la seguente procedura: “l’originale cartaceo verrà archiviato, in armadi metallici resistenti al fuoco, in locali provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi, e reso disponibile su richiesta alle autorità o al produttore”.
9S.MAGLIA, S.SUARDI, FIR via PEC: quando ha valore legale?, in www.tuttoambiente.it.