Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/851/Ue
Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/Ue
(Guue 14 giugno 2018 n. L 150)
Direttiva che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo
visto il parere del Comitato delle regioni
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
considerando quanto segue:
(1) La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. Al fine di creare un’autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull’intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da “anello mancante”. L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.
(2) Migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse e garantendo che i rifiuti siano considerati una risorsa si può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime nonché agevolare la transizione a una gestione più sostenibile dei materiali e a un modello di economia circolare. Tale transizione dovrebbe contribuire agli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previsti dalla strategia Europa 2020 e creare importanti opportunità per le economie locali e i soggetti interessati, contribuendo al tempo stesso ad accrescere le sinergie tra l’economia circolare e le politiche in materia di energia, clima, agricoltura, industria e ricerca nonché apportando benefici all’ambiente, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, come pure all’economia.
(3) Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l’ambizione dell’Unione di passare a un’economia circolare.
(4) È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2008/98/Ce e gli atti legislativi dell’Unione correlati, quali la direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5) Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine chiari che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti.
(6) Sul totale dei rifiuti generati nell’Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell’intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell’immediata prossimità ai cittadini, della grande visibilità pubblica nonché del loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Di conseguenza, ola gestione dei rifiuti urbani richiede una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, un efficace sistema di cernita e un’adeguata tracciatura dei flussi di rifiuti, ma anche il coinvolgimento attivo dii cittadini e imprese, un’infrastruttura adeguata alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti, compreso il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
(7) L’esperienza ha dimostrato che, indipendentemente dalla ripartizione delle competenze nella gestione dei rifiuti tra i soggetti pubblici e privati, i sistemi di gestione dei rifiuti possono contribuire a realizzare un’economia circolare e che la decisione sulla ripartizione delle competenze dipende spesso dalle condizioni geografiche e strutturali. Le norme stabilite dalla presente direttiva consentono il ricorso a sistemi di gestione dei rifiuti in cui la responsabilità generale della raccolta dei rifiuti urbani spetta ai comuni, a sistemi in cui tali servizi sono appaltati a operatori privati oppure a qualsiasi altra tipologia di sistema di ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati. La scelta di questi sistemi e la decisione di modificarli o meno restano di competenza degli Stati membri.
(8) Le sostanze a base di vegetali provenienti dall’industria agroalimentare e gli alimenti non d’origine animale non più destinati al consumo umano che s’intendono utilizzare per l’alimentazione degli animali per via orale dovrebbero, onde evitare la duplicazione delle norme, essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/Ce qualora siano pienamente conformi alla legislazione dell’Unione sui mangimi. La direttiva 2008/98/Ce non dovrebbe pertanto applicarsi ai suddetti prodotti e sostanze quando sono utilizzati come mangimi ed è opportuno chiarire di conseguenza il suo ambito d’applicazione. Fatte salve altre disposizioni dell’Unione applicabili nel settore dell’alimentazione animale, i sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati come materie prime per mangimi in conformità del regolamento (Ce) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sono già esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2008/98/Ce, nella misura in cui sono disciplinati da altre norme dell’Unione.
(9) È opportuno includere nella direttiva 2008/98/Ce la definizione di “rifiuti non pericolosi”. “rifiuti urbani”, “rifiuti da costruzione e demolizione”, “rifiuti alimentari”, “recupero di materiale”, “riempimento” e “regime di responsabilità estesa del produttore” allo scopo di precisare la portata di questi concetti.
(10) Affinché gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di “rifiuti urbani” nella direttiva 2008/98/Ce dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (Ocse) e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. I rifiuti urbani sono definiti come rifiuti domestici e rifiuti provenienti da altre fonti, come per esempio la vendita al dettaglio, l’amministrazione, l’istruzione, i servizi del settore della sanità, gli alloggi, i servizi dell’alimentazione e altri servizi e attività, che, per natura e composizione, sono simili ai rifiuti domestici. Pertanto, i rifiuti urbani dovrebbero comprendere, tra l’altro, i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, come il contenuto dei cestini portarifiuti e la spazzatura, a eccezione dei materiali come la sabbia, la roccia, i fanghi o la polvere. Occorre che gli Stati membri provvedano a che i rifiuti prodotti da grandi attività commerciali e industriali che non sono simili ai rifiuti domestici non rientrino nell’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. I rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della costruzione e demolizione, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, e dei veicoli fuori uso sono esclusi dall’ambito di applicazione della nozione di rifiuti urbani. Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel capitolo 15 01 e nel capitolo 20, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06, dell’elenco dei rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/Ue della Commissione nella versione in vigore il 4 luglio 2018. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco non dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani, tranne nei casi in cui i rifiuti urbani siano sottoposti a trattamento e siano contrassegnati con i codici di cui al capitolo 19 dell’elenco. Gli Stati membri possono usare le categorie pertinenti dell’elenco dei rifiuti a fini statistici. La definizione di “rifiuti urbani” nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati.
(11) Sebbene la definizione di “rifiuti da costruzione e demolizione” si riferisca ai rifiuti risultanti da attività di costruzione e demolizione in senso generale, essa comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare. I rifiuti da costruzione e demolizione dovrebbero essere intesi come corrispondenti ai tipi di rifiuti di cui al capitolo 17 dell’elenco di rifiuti stabilito dalla decisione 2014/955/Ue nella versione in vigore il 4 luglio 2018.
(12) È opportuno introdurre una definizione di “recupero di materia” per contemplare le forme di recupero diverse dal recupero di energia e dal ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare come combustibile o come altro mezzo per produrre energia. La definizione dovrebbe comprendere la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento e altre forme di recupero di materiale, come il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie prime secondarie destinate a interventi di costruzione di strade o altra infrastruttura. A seconda delle circostanze di fatto specifiche, tale ritrattamento può rientrare nella definizione di “riciclaggio” laddove l’impiego di materiali si basi su opportuni controlli di qualità e soddisfi tutti gli standard, le norme, le specifiche e le prescrizioni in materia di tutela della salute e dell’ambiente pertinenti per questo uso specifico.
(13) È opportuno introdurre la definizione di “riempimento” per precisare che si tratta di qualsiasi operazione di recupero di rifiuti non pericolosi idonei ai fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati a scopi di riempimento dovrebbero essere limitati al quantitativo strettamente necessario a perseguire tali fini.
(14) È auspicabile introdurre la definizione di “regimi di responsabilità estesa del produttore” al fine di precisare che si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa e la responsabilità di contribuire alla prevenzione dei rifiuti e alla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti. I produttori dei prodotti possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.
(15) Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/Ce, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure intesi a fornire incentivi per favorire l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli indicati all’allegato IV-bis, che prevede, tra l’altro, tasse sul collocamento in discarica e sull’incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, l’agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali, o di altri strumenti e misure adeguati.
(16) Per promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse e la simbiosi industriale, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per aiutare a riconoscere come sottoprodotto una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto, laddove siano rispettate le condizioni armonizzate fissate a livello di Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire criteri dettagliati per l’applicazione della qualifica di sottoprodotto, dando priorità alle pratiche replicabili di simbiosi industriale.
(17) Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante che gli Stati membri adottino le misure opportune per garantire che i rifiuti sottoposti a un’operazione di recupero non siano considerati più tali se rispettano tutte le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce quale modificata dalla presente direttiva. Tali misure possono includere l’adozione di disposizioni di recepimento delle condizioni in parola, accompagnate da procedure di attuazione, come per esempio l’elaborazione di criteri sulla cessazione della qualifica di rifiuto specifici per materiale e applicazione, documenti di orientamento, decisioni prese caso per caso e altre procedure per l’applicazione ad hoc di condizioni armonizzate fissate a livello dell’Unione. Tali misure dovrebbero altresì includere disposizioni di attuazione per verificare che i rifiuti che cessano di essere considerati tali in conseguenza di un’operazione di recupero siano conformi al diritto dell’Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, in particolare dando la priorità ai flussi di rifiuti che presentano rischi più elevati per la salute umana e per l’ambiente in ragione della natura e del volume dei flussi di rifiuti, ai rifiuti sottoposti a processi di recupero innovativi o ai rifiuti recuperati per un ulteriore utilizzo successivo in altri Stati membri. Tra le misure può altresì rientrare l’introduzione dell’obbligo per gli operatori che svolgono attività di recupero dei rifiuti o per i detentori di materiali di scarto recuperati di dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce quale modificata dalla presente direttiva. Al fine di impedire le spedizioni illegali di rifiuti e sensibilizzare gli Stati membri e gli operatori economici, è auspicabile una maggiore trasparenza sugli approcci alla cessazione della qualifica di rifiuto applicati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le decisioni da essi prese caso per caso e gli esiti della verifica da parte delle autorità competenti, nonché le preoccupazioni specifiche degli Stati membri e delle autorità competenti riguardanti taluni flussi di rifiuti. L’accertamento definitivo del rispetto o meno delle condizioni di cui all’articolo 5 o all’articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce come modificata dalla presente direttiva rimane di esclusiva responsabilità dello Stato membro, sulla base di tutte le informazioni pertinenti fornite dal detentore del materiale o dei rifiuti.
(18) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per la cessazione della qualifica di rifiuto. In tale contesto, i criteri specifici volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta, i pneumatici e i rifiuti tessili.
(19) L’applicazione delle norme in materia di sottoprodotti e cessazione della qualifica di rifiuto dovrebbe lasciare impregiudicate le altre disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 28 e l’articolo 50, paragrafi 4-bis e 4 ter, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, la normativa sulle sostanze chimiche e la normativa concernente l’immissione sul mercato di determinati prodotti. La qualifica di rifiuto potrà venire meno solo se le sostanze o gli oggetti sono conformi ai requisiti pertinenti applicabili ai prodotti. Le norme che stabiliscono quando un rifiuto cessa di essere tale possono essere fissate nella legislazione riguardante prodotti specifici.
(20) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure opportune per incoraggiare lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione e l’impiego di prodotti e componenti di prodotti adatti all’uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti e senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Tali misure dovrebbero tenere conto dell’impatto dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita, la gerarchia dei rifiuti e, se del caso, il potenziale di riciclaggio multiplo.
(21) I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti. Tuttavia, l’efficienza e l’efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all’altro. Di conseguenza, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento e precisare che tali requisiti si applicano anche ai regimi di responsabilità estesa del produttore stabiliti ai sensi di altri atti legislativi dell’Unione, in particolare le direttive 2000/53/Ce, 2006/66/Ce e 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ai requisiti ivi già previsti, salvo diversa indicazione esplicita. È necessario distinguere tra i requisiti generali minimi applicabili a tutti i regimi e quelli che si applicano solo alle organizzazioni che adempiono agli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori dei prodotti. A meno che gli Stati membri decidano diversamente, i requisiti minimi generali in materia di responsabilità estesa del produttore non si applicano ai regimi che non rientrano nella definizione di regime di responsabilità estesa del produttore.
(22) Tali requisiti generali minimi dovrebbero ridurre i costi e migliorare l’efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese e le imprese del commercio elettronico, e l’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori, al momento della progettazione dei loro prodotti, a tenere conto in maggior misura della riciclabilità, della riutilizzabilità, della riparabilità e della presenza di sostanze pericolose in fase di progettazione. Nel complesso tali requisiti dovrebbero migliorare la governance e la trasparenza dei regimi di responsabilità estesa del produttore e limitare le possibilità che emergano conflitti di interesse tra le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi e i gestori di rifiuti ai quali tali organizzazioni fanno ricorso. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.
(23) Le autorità pubbliche svolgono un ruolo importante nell’organizzazione della raccolta e del trattamento dei rifiuti urbani e nella comunicazione con i cittadini a tale riguardo. Le disposizioni relative alla responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti introdotte nel novero dei requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore si dovrebbero applicare ferma restando la competenza delle autorità pubbliche per quanto riguarda la raccolta e il trattamento dei rifiuti urbani.
(24) Nei casi in cui le autorità pubbliche sono responsabili dell’organizzazione degli aspetti operativi della gestione dei rifiuti provenienti da prodotti soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore, tali servizi dovrebbero essere prestati in maniera efficace sotto il profilo dei costi e la responsabilità finanziaria dei produttori di prodotti non dovrebbe superare i costi necessari per la prestazione di tali servizi. Tali costi dovrebbero essere determinati in modo trasparente tra gli attori interessati, inclusi i produttori di prodotti, le loro organizzazioni e le autorità pubbliche.
(25) Al fine di garantire una corretta gestione dei rifiuti, quando i produttori di prodotti o le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi sono responsabili per la gestione dei rifiuti provenienti da prodotti che immettono sul mercato, essi dovrebbero garantire la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti sull’intero anno, anche se gli obiettivi generali e specifici a essi applicabili sono conseguiti. Essi non dovrebbero inoltre limitare tali servizi in termini di zona geografica, prodotti e materiali contemplati ai luoghi in cui la raccolta e il trattamento dei rifiuti sono più redditizi.
(26) I produttori di prodotti dovrebbero coprire i costi necessari per conseguire gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e altri obiettivi, inclusa la prevenzione dei rifiuti, definiti per il pertinente regime di responsabilità estesa del produttore. A condizioni rigorose, tali costi possono essere condivisi con i produttori iniziali dei rifiuti o i distributori ove ciò sia giustificato dalla necessità di garantire una corretta gestione dei rifiuti e la redditività economica del regime di responsabilità estesa del produttore.
(27) La Commissione dovrebbe adottare linee guida relative alla modulazione dei contributi finanziari dei produttori di prodotti a regimi di responsabilità estesa del produttore per assistere gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva al fine di agevolare il funzionamento del mercato interno. Nell’ottica di garantire la coerenza nel mercato interno, la Commissione dovrebbe poter adottare criteri armonizzati a tal fine mediante atti di esecuzione.
(28) I rappresentanti autorizzati designati per soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore di prodotti possono essere soggetti a requisiti che consentono agli Stati membri sul cui territorio essi sono stabiliti di monitorare e verificare il rispetto di tali obblighi. Tuttavia, tali requisiti non dovrebbero andare oltre i requisiti applicabili ai produttori di prodotti e alle organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi stabiliti in tale Stato membro.
(29) La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l’efficienza delle risorse e ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente. È importante pertanto che gli Stati membri adottino misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell’attuazione di tali misure e li valutino. Nell’ambito di tali misure, gli Stati membri dovrebbero favorire modelli di produzione, aziendali e di consumo innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, favoriscano l’estensione del ciclo di vita dei prodotti e promuovano il riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, come quelle gestite da imprese dell’economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell’attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori e obiettivi comuni.
(30) La promozione della sostenibilità a livello della produzione e del consumo può fornire un importante contributo alla prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a sensibilizzare adeguatamente i consumatori riguardo a tale contributo e a incoraggiarli a fornire un contributo più attivo, al fine di migliorare l’efficienza delle risorse. Nell’ambito delle misure intese a ridurre la produzione di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero includere iniziative di comunicazione e formazione continue, al fine di sensibilizzare sulle questioni relative alla produzione di rifiuti e alla dispersione di rifiuti (littering), e potrebbero includere l’utilizzo di sistemi di cauzione-rimborso, la fissazione di obiettivi quantitativi e la fornitura, se del caso, di incentivi economici appropriati ai produttori.
(31) È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione dei rifiuti alimentari in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite (Onu) il 25 settembre 2015, in particolare con l’obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di riduzione delle perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite dopo il raccolto, entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Al fine di contribuire al conseguimento dell’obiettivo di sviluppo sostenibile dell’Onu e di garantire di essere sulla buona strada in tal senso, gli Stati membri dovrebbero mirare a conseguire un obiettivo indicativo di riduzione dei rifiuti alimentari a livello di Unione del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale, sociale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi, tra cui campagne di sensibilizzazione volte a dimostrare come prevenire i rifiuti alimentari nell’ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per misurare tali progressi e agevolare lo scambio di buone pratiche nell’Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire una metodologia comune per la suddetta misurazione. In base a tale metodologia, la comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata su base annuale.
(32) Al fine di prevenire i rifiuti alimentari, gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per la raccolta di prodotti alimentari invenduti in tutte le fasi della catena di approvvigionamento alimentare e per la loro ridistribuzione sicura, anche a organizzazioni di beneficenza. Per ridurre i rifiuti alimentari occorre altresì migliorare la comprensione da parte dei consumatori delle date di scadenza espresse con la dicitura “da consumare entro” e “da consumarsi preferibilmente entro il”.
(33) La dispersione di rifiuti, sia che avvenga nelle città, nelle campagne, nei fiumi e nei mari o altrove, ha effetti negativi diretti e indiretti sull’ambiente, sul benessere dei cittadini e sull’economia, e i costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a prevenire ogni forma di abbandono, scarico, gestione incontrollata o altre forme di dispersione dei rifiuti. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero adottare misure intese a rimuovere i rifiuti dispersi nell’ambiente, indipendentemente dalla loro provenienza o dalle loro dimensioni e dal fatto che essi siano stati rilasciati in modo deliberato o per negligenza. Le misure intese a prevenire e ridurre i rifiuti dispersi derivati da prodotti che costituiscono le principali fonti di rifiuti dispersi nell’ambiente naturale e marino possono comprendere, tra l’altro, il miglioramento delle infrastrutture e delle pratiche di gestione dei rifiuti, strumenti economici e campagne di sensibilizzazione. Qualora intendano adottare una misura che ha effetti restrittivi sul commercio all’interno dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di dimostrare che la misura in questione è idonea a conseguire l’obiettivo di prevenire e ridurre la dispersione di rifiuti nell’ambiente naturale e marino, si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo e non costituisce un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
(34) La lotta alla dispersione di rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. I consumatori dovrebbero essere incentivati a cambiare il loro comportamento anche attraverso misure di educazione e di sensibilizzazione, mentre i produttori dovrebbero promuovere un uso sostenibile dei loro prodotti e contribuire a una corretta gestione della fine del ciclo di vita dei loro prodotti.
(35) La dispersione di rifiuti nell’ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell’ambiente marino nell’Unione europea, contribuendo in tal modo al conseguimento dell’obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale dell’Onu il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l’inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l’inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell’ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all’obiettivo di conseguire un “buono stato ecologico” dell’ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico. Le misure intese a contrastare la dispersione dei rifiuti previste nella direttiva 2008/98/Ce dovrebbero pertanto essere coordinate con le misure previste dalla direttiva 2008/56/Ce e dalla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.
(36) Alcune materie prime sono di grande importanza per l’economia dell’Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell’ottica di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l’iniziativa sulle materie prime stabilita dalla Commissione nella sua comunicazione del 4 novembre 2008 su “L’iniziativa “materie prime” — rispondere ai nostri-bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa” e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l’innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per promuovere il riutilizzo dei prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime essenziali, onde evitare che tali materie diventino rifiuti. In tale contesto, la Commissione ha istituito un elenco di tali materie per l’Unione nella sua comunicazione del 13 settembre 2017 concernente l’elenco 2017 delle materie prime essenziali per l’Ue e tale elenco è riveduto regolarmente.
(37) Per favorire ulteriormente la realizzazione dell’iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di materie prime essenziali, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l’ambiente e per la salute. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta, cernita e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. La fornitura di tali informazioni non esclude tuttavia che gli Stati membri adottino misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l’economia nazionale.
(38) Quando i prodotti, i materiali e le sostanze diventano rifiuti, la presenza di sostanze pericolose può rendere tali rifiuti inadatti per il riciclaggio o la produzione di materie prime secondarie di elevata qualità. Pertanto, in linea con il Settimo programma d’azione per l’ambiente relativo allo sviluppo di cicli di materiali non tossici, è necessario promuovere misure intese a ridurre la presenza di sostanze pericolose in tutti i materiali e i prodotti, inclusi i materiali riciclati, e garantire che siano comunicate informazioni sufficienti sulla presenza di sostanze pericolose e in particolare di sostanze estremamente preoccupanti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Al fine di conseguire tali obiettivi, è necessario migliorare la coerenza tra il diritto dell’Unione in materia di rifiuti, sulle sostanze chimiche e sui prodotti e assegnare all’Agenzia europea delle sostanze chimiche il ruolo di garantire che le informazioni sulla presenza di sostanze estremamente preoccupanti siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, anche in fase di rifiuto.
(39) Un miglioramento nell’uso delle risorse potrebbe consentire alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione di realizzare risparmi netti considerevoli, riducendo al contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra. Per tale motivo la Commissione dovrebbe proporre, entro la fine del 2018, un indicatore principale e una serie di sottoindicatori relativi all’efficienza nell’uso delle risorse, allo scopo di monitorare i progressi compiuti in relazione all’obiettivo di aumentare l’efficienza delle risorse a livello di Unione.
(40) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell’Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un’opportunità per stimolare la ricerca e l’innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili.
(41) Al fine di evitare un trattamento dei rifiuti che relega le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, di aumentare i tassi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, di consentire un riciclaggio di elevata qualità e di promuovere l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire un maggiore rispetto dell’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce, incluso l’obbligo di istituire la raccolta differenziata almeno per i rifiuti di carta, metallo, plastica e vetro, che gli Stati membri dovevano rispettare entro il 2015, e dovrebbero introdurre la raccolta differenziata per i rifiuti organici, i rifiuti domestici pericolosi e i rifiuti tessili. Se del caso, i rifiuti organici pericolosi e i rifiuti di imballaggi contenenti sostanze pericolose dovrebbero essere soggetti a requisiti specifici riguardanti la raccolta.
(42) La raccolta differenziata potrebbe essere organizzata mediante un sistema di raccolta porta a porta, il conferimento a centri di raccolta e altre modalità di raccolta. Sebbene l’obbligo di raccolta differenziata preveda che i rifiuti siano tenuti separati in base al tipo e alla natura, dovrebbe essere possibile raccogliere determinati tipi di rifiuti assieme, a condizione che ciò non impedisca un riciclaggio di elevata qualità o altri tipi di recupero dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti. Gli Stati membri dovrebbero altresì essere autorizzati a discostarsi dall’obbligo generale di raccolta differenziata dei rifiuti in altri casi debitamente giustificati, per esempio laddove la raccolta differenziata di flussi specifici di rifiuti in aree remote e scarsamente popolate produca effetti ambientali negativi che prevalgono sui benefici ambientali complessivi o comportano costi economici sproporzionati. Nella valutazione dei casi in cui i costi economici potrebbero essere sproporzionati, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei vantaggi economici complessivi della raccolta differenziata, anche in termini di assenza di costi diretti e di costi legati agli effetti negativi sull’ambiente e sulla salute associati alla raccolta e al trattamento di rifiuti misti, dei proventi della vendita di materie prime secondarie e della possibilità di sviluppare mercati per tali materie, come pure dei contributi dei produttori di rifiuti e dei produttori di prodotti, che potrebbero migliorare ulteriormente l’efficienza sotto il profilo dei costi dei sistemi di gestione dei rifiuti.
(43) Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un’economia circolare è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.
(44) Un aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per il riutilizzo o riciclati, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, e che, dal punto di vista economico, materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell’economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell’iniziativa “materie prime” e alla creazione di un’economia circolare.
(45) Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che nel 2013 hanno preparato per il riutilizzo e hanno riciclato meno del 20 % dei rifiuti urbani o hanno collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani secondo i dati contenuti nel questionario congiunto dell’OCSE e di Eurostat dovrebbero essere autorizzati a decidere di prorogare il termine per raggiungere gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio fissati per il 2025, il 2030 e il 2035. Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi 15 anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell’attuazione, gli Stati membri che si avvalgono di una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d’attuazione basato su criteri dettagliati.
(46) Al fine di garantire l’affidabilità dei dati, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e preparato per il riutilizzo e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi. Il calcolo degli obiettivi di riciclaggio dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti urbani immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti urbani computati come riciclati dovrebbe avvenire al momento dell’immissione dei rifiuti urbani nel processo di riciclaggio. Tuttavia, al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto di condizioni rigorose e in deroga alla regola generale, essere autorizzati a stabilire il peso dei rifiuti urbani riciclati sulla base della misurazione dei rifiuti in uscita da qualsiasi operazione di cernita. I materiali che dovessero essere scartati prima dell’immissione dei rifiuti nel processo di riciclaggio, per esempio a causa di operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, non dovrebbero essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. Tali scarti possono essere determinati sulla base di registri elettronici, specifiche tecniche, norme dettagliate sul calcolo dei tassi medi di scarto per diversi flussi di rifiuti o di altre misure equivalenti. È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito a tali misure nelle relazioni sul controllo di qualità che accompagnano i dati sul riciclaggio dei rifiuti da essi trasmessi alla Commissione. I tassi medi di scarto dovrebbero essere determinati di preferenza a livello dei singoli impianti di cernita ed essere collegati ai diversi tipi principali di rifiuti, alle diverse fonti (per esempio, i nuclei domestici o gli esercizi commerciali), ai diversi sistemi di raccolta e alle diverse tipologie di processi di cernita. I tassi medi di scarto dovrebbero essere utilizzati unicamente nei casi in cui non siano disponibili altri dati attendibili, in particolare nel contesto del trasporto e dell’esportazione di rifiuti. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici o chimici inerenti all’operazione di riciclaggio, in cui i materiali di scarto sono di fatto ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze, non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.
(47) Con l’allineamento delle definizioni contenute nella direttiva 94/62/Ce , nella direttiva 2000/53/Ce, nella direttiva 2006/66/Ce, nella direttiva 2008/98/Ce e della direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, si rivela non più necessario il disposto dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce, secondo cui i rifiuti che cessano di essere tali sono computati ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti in tali direttive. I materiali che cessano di essere rifiuti in virtù di un’operazione di recupero o di riciclaggio saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di recupero o riciclaggio di cui alle suddette direttive, conformemente ai metodi di calcolo applicabili. Allorché materiali di scarto cessano di essere rifiuti a seguito di un’operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, tali materiali possono essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, riempimento o smaltimento o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbero essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
(48) Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.
(49) Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto del riciclaggio dei metalli che sono separati a seguito dell’incenerimento di rifiuti urbani. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione dovrebbe adottare norme dettagliate sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sul calcolo, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.
(50) In caso di esportazione di rifiuti dall’Unione ai fini della preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, gli Stati membri dovrebbero avvalersi efficacemente dei poteri ispettivi di cui all’articolo 50, paragrafo 4 quater, del regolamento (Ce) n. 1013/2006 per richiedere documenti giustificativi allo scopo di verificare se una spedizione sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49 di tale regolamento e, pertanto, gestita in modo ecologicamente corretto presso un impianto funzionante in conformità di norme in materia di tutela della salute umana e dell’ambiente sostanzialmente equivalenti a quelle previste dalla legislazione dell’Unione. A tal fine gli Stati membri potrebbero collaborare con altri soggetti interessati, quali le autorità competenti del paese di destinazione, organismi di verifica esterni indipendenti od organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi istituite nell’ambito di regimi di responsabilità estesa del produttore, che potrebbero effettuare controlli fisici e di altra natura su impianti ubicati nei paesi terzi. Nella relazione di controllo della qualità che accompagna i dati relativi al conseguimento degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire in merito alle misure intese ad attuare l’obbligo di garantire che i rifiuti esportati dall’Unione siano trattati in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle richieste dal pertinente diritto dell’Unione in materia ambientale.
(51) Al fine di garantire che l’attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più tempestivo e uniforme, anticipandone eventuali punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima della scadenza dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.
(52) I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari è stata ritenuta adatta a essere gestita ricorrendo a un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti. I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare a essere disciplinati dalle disposizioni delle direttive 94/62/Ce e 2008/98/Ce, e rispettive modifiche. Al fine di vagliare ulteriormente la capacità di accrescere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti commerciali, dei rifiuti industriali non pericolosi e di altri flussi di rifiuti principali, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di fissare obiettivi per tali flussi di rifiuti.
(53) Onde assicurare che gli obiettivi del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti continuino a essere raggiunti, è importante che la Commissione riesamini le operazioni di smaltimento di cui all’allegato I della direttiva 2008/98/Ce. Tale riesame dovrebbe essere svolto alla luce dell’articolo 13 di tale direttiva, tenendo conto nel contempo delle informazioni pertinenti, come per esempio gli sviluppi a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento.
(54) Anche i rifiuti domestici pericolosi, come per esempio vernici, smalti, solventi o prodotti per la pulizia, dovrebbero essere raccolti separatamente onde evitare la contaminazione dei rifiuti urbani da frazioni di rifiuti pericolosi che potrebbero abbassare la qualità del riciclaggio e garantire una gestione ecologicamente corretta di tali rifiuti pericolosi. A tale riguardo vigono già obblighi specifici di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i rifiuti di pile e accumulatori prodotti da nuclei domestici.
(55) La raccolta differenziata degli oli usati e il fatto di impedire che si mescolino con altri tipi di rifiuti o sostanze sono elementi essenziali per garantire che il loro trattamento produca nel complesso i migliori risultati ambientali. Nel trattare gli oli usati, è auspicabile privilegiare la rigenerazione o, in alternativa, altre operazioni di riciclaggio che comportino un risultato ambientale nel complesso equivalente o migliore rispetto alla rigenerazione. Al fine di migliorare ulteriormente la gestione degli oli usati, la Commissione dovrebbe valutare e, se del caso, proporre misure intese a migliorare il trattamento degli oli usati, tra cui obiettivi quantitativi per la loro rigenerazione. Nel corso di tale esame, sarebbe opportuno prestare particolare attenzione alle opzioni di trattamento riguardo alla rigenerazione degli oli usati, come pure alla qualità e all’uso finale dei prodotti rigenerati e riciclati.
(56) Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e promuovendo l’impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.
(57) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell’Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell’elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero valutare e prendere in considerazione gli investimenti necessari e altri mezzi finanziari, anche per le autorità locali. Tale valutazione dovrebbe figurare nel piano di gestione dei rifiuti o in altri documenti strategici. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche a titolo dei fondi dell’Unione, in linea con la gerarchia dei rifiuti, privilegiando la prevenzione compreso il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. La Commissione dovrebbe aiutare le autorità competenti a sviluppare un quadro finanziario efficace, anche mediante il ricorso ai fondi dell’Unione ove opportuno, al fine di attuare le prescrizioni della presente direttiva, in conformità con la gerarchia dei rifiuti, e sostenere l’innovazione in ambito tecnologico e nella gestione dei rifiuti.
(58) L’adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell’Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l’introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell’Unione.
(59) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità o garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare tali relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.
(60) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto del conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli atti legislativi dell’Unione in materia di rifiuti, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione della presente direttiva.
(61) Per facilitare un’idonea interpretazione e applicazione delle prescrizioni stabilite nella direttiva 2008/98/Ce, è opportuno elaborare e riesaminare periodicamente le linee guida relative a tali requisiti e garantire lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri circa l’attuazione pratica e l’applicazione dei requisiti in questione. Le linee guida, lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche dovrebbero agevolare altresì una comune comprensione e applicazione pratica della definizione di “rifiuto”, tra cui il termine “disfarsi”, e dovrebbe tener conto di modelli imprenditoriali circolari in cui, per esempio, una sostanza o un oggetto sono trasferiti da un titolare a un altro senza l’intenzione di disfarsi del prodotto.
(62) Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/Ce dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 9, paragrafo 8, all’articolo 11-bis, paragrafo 10, all’articolo 27, paragrafi 1 e 4, nonché all’articolo 38, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, come modificati dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016″Legiferare meglio”.
In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(63) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/Ce, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all’articolo 5, paragrafo 2, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 7, all’articolo 11-bis, paragrafo 9, all’articolo 33, paragrafo 2, all’articolo 35, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 7, della stessa, come modificati dalla presente direttiva. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(64) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti dispersi in ambiente marino, e all’utilizzazione accorta, ridotta e razionale delle risorse naturali in tutta l’Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(65) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/Ce.
(66) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(67) La presente direttiva è stata adottata tenendo conto degli impegni stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016″Legiferare meglio” e dovrebbe essere attuata e applicata nel rispetto degli orientamenti contenuti in tale accordo.