Legge 20 novembre 2017, n. 167
Legge europea 2017 – Stralcio – Disposizioni in materia di tutela delle acque, emissioni inceneritori rifiuti, energie rinnovabili, sanzioni per violazione regolamento “Clp” su classificazione sostanze e miscele
Parlamento italiano
Legge 20 novembre 2017, n. 167
(Gu 27 novembre 2017 n. 277)
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi
Articolo 1
Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. Completo adeguamento alla direttiva 98/5/Ce
(omissis)
Articolo 2
Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/Ce e 2004/48/Ce
(omissis)
Articolo 3
Disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/Ce e 90/167/Cee
(omissis)
Articolo 4
Modifiche all’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 — Caso EU Pilot 8925/16/CNECT
1. Dopo il comma 16 dell’articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono inseriti i seguenti:
“16-bis. In caso di violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 7, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, paragrafo 1, dell’articolo 6-quater, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 6-sexies, paragrafi 1, 3 e 4, dell’articolo 7, paragrafi l, 2 e 3, dell’articolo 9, dell’articolo 11, dell’articolo 12, dell’articolo 14, dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (Ue) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, come modificato dal regolamento (Ue) 2015/2120 e dal regolamento (Ue) 2017/920, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. L’Autorità ordina inoltre all’operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 5 e 6, dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 6-bis, dell’articolo 6-ter, paragrafo 1, dell’articolo 6-quater, paragrafo 1, dell’articolo 6-sexies, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell’articolo 11, dell’articolo 12, paragrafo 1, dell’articolo 14 o dell’articolo 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (Ue) n. 531/2012, e successive modificazioni, e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16-ter. In caso di violazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafi 1 e 2, o dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (Ue) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/Ce relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e regolamento (Ue) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, l’Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l’immediata cessazione della violazione. Qualora l’Autorità riscontri, ad un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (Ue) 2015/2120 e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell’adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.
16-quater. L’Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 16-bis e 16-ter, a spese dell’operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo II
Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza
Articolo 5
Disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale — Caso EU Pilot 8184/15/JUST
(omissis)
Articolo 6
Disciplina dell’accesso alle prestazioni del Fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti. Procedura di infrazione n. 2011/4147
(omissis)
Capo III
Disposizioni in materia di fiscalità
Articolo 7
Disposizioni in materia di rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto. Procedura d’infrazione n. 2013/4080
(omissis)
Articolo 8
Modifiche alla disciplina delle restituzioni dell’Iva non dovuta — Caso EU Pilot 9164/17/TAXU
(omissis)
Articolo 9
Modifiche al regime di non imponibilità ai fini dell’Iva delle cessioni all’esportazione, in attuazione dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/Ce
(omissis)
Articolo 10
Agevolazioni fiscali per le navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Caso EU Pilot 7060/14/TAXU
(omissis)
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Articolo 11
Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL
(omissis)
Capo V
Disposizioni in materia di salute
Articolo 12
Disposizioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/2203 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai caseinati destinati all’alimentazione umana e che abroga la direttiva 83/417/Cee del Consiglio. Procedura di infrazione n. 2017/0129
(omissis)
Articolo 13
Disposizioni in materia di anagrafe equina per l’adeguamento al regolamento (Ue) 2016/429 e al regolamento (Ue) 2015/262
(omissis)
Articolo 14
Modifica all’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in materia di norme sanitarie per la gente di mare — Caso EU Pilot 8443/16/MOVE
(omissis)
Articolo 15
Disposizioni sanzionatorie per la violazione dell’articolo 48 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele
1. Dopo l’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, è inserito il seguente:
“Articolo 10-bis (Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 48 del regolamento in materia di pubblicità) — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all’articolo 48, paragrafi l e 2, primo comma, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro”.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo VI
Disposizioni in materia di tutela dell’ambiente
Articolo 16
Disposizioni in materia di tutela delle acque. Monitoraggio delle sostanze chimiche. Caso EU Pilot 7304/15/ENVI
1. All’articolo 78-sexies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le Autorità di bacino distrettuali promuovono intese con le Regioni e con le Province autonome ricadenti nel distretto idrografico di competenza, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei dati del monitoraggio delle sostanze prioritarie di cui alle tabelle 1/A e 2/A e delle sostanze non appartenenti alla lista di priorità di cui alla tabella 1/B dell’allegato 1 alla parte terza. Ai fini del monitoraggio e della valutazione dello stato della qualità delle acque, le autorità di bacino distrettuali promuovono altresì intese con i medesimi soggetti di cui al periodo precedente finalizzate all’adozione di una metodologia di valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’Ispra rende disponibile mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale l’elenco dei laboratori del sistema delle agenzie dotati delle metodiche di analisi disponibili a costi sostenibili, conformi ai requisiti di cui al paragrafo A.2.8-bis dell’allegato 1 alla parte terza. Le Autorità di bacino distrettuali rendono disponibili nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, i dati dei monitoraggi periodici come ottenuti dalle analisi effettuate da tali laboratori”.
Articolo 17
Corretta attuazione della direttiva 91/271/Cee in materia di acque reflue urbane, con riferimento all’applicazione dei limiti di emissione degli scarichi idrici
1. Nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili”, le parole: “Potenzialità impianto in A.E.” sono sostituite dalle seguenti: “Carico generato dall’agglomerato in A.E.”.
2. Le eventuali ulteriori attività di monitoraggio e controllo derivanti da quanto previsto dalla disposizione di cui al comma 1 sono svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità di bilancio degli organi di controllo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o a carico della tariffa del servizio idrico integrato di cui all’articolo 154, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le attività svolte dal gestore unico del servizio idrico integrato.
3. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare effetti sulle materie disciplinate ai sensi dell’articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né conseguenze sull’applicazione del medesimo articolo 92 in relazione ai limiti di utilizzo di materie agricole contenenti azoto, in particolare degli effluenti zootecnici e dei fertilizzanti, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.
Articolo 18
Disposizioni in materia di emissioni industriali — Caso EU Pilot 8978/16/ENVI
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 1, lettera l-bis), dopo le parole: “producano effetti negativi e significativi sull’ambiente” sono aggiunte le seguenti: “o sulla salute umana”;
b) all’articolo 29-ter, comma 2, le parole: “sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a l) del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “sintesi non tecnica dei dati di cui alle lettere da a) a m) del comma 1”;
c) all’articolo 29-quater, comma 2:
1) le parole: “almeno per quanto riguarda il contenuto della decisione” sono sostituite dalle seguenti: “, non appena sia ragionevolmente possibile, del progetto di decisione, compreso il verbale conclusivo della conferenza di servizi di cui al comma 5, del contenuto della decisione”;
2) le parole: “gli elementi” sono sostituite dalle seguenti: “con particolare riferimento agli elementi”;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle proposte di riesame pervenute dalle Autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, ovvero dal Sindaco ai sensi del comma 7, del presente articolo”;
d) all’articolo 29-quater, comma 13, lettera c), dopo le parole: “consultazioni condotte” sono inserite le seguenti: “, anche coinvolgendo altri Stati ai sensi dell’articolo 32-bis,”;
e) all’articolo 29-decies, comma 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l’inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell’Autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l’ambiente, avevano determinato la precedente sospensione”;
f) all’articolo 32-bis, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente:
“2-bis. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, attraverso il proprio sito internet istituzionale, a rendere disponibili al pubblico in modo appropriato le informazioni ricevute da altri Stati dell’Unione europea, in attuazione degli obblighi recati dall’articolo 26, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, circa le decisioni adottate in tali Stati su domande presentate per l’esercizio di attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del presente decreto”;
g) all’articolo 237-ter; comma 1, lettera b), dopo la parola: “caldaie,” sono inserite le seguenti: “le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi,”;
h) all’articolo 237-ter, comma 1, lettera c), le parole: “le apparecchiature di trattamento degli effluenti gassosi” sono sostituite dalle seguenti: “le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi”;
i) all’articolo 237-sexies, comma 3, lettera a), le parole: “Allegato 2” sono sostituite dalle seguenti: “Allegato 1”;
l) all’articolo 237-sexies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3-bis. L’Autorità competente riesamina periodicamente e aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione”;
m) all’articolo 237-nonies, dopo il comma l è inserito il seguente:
“1-bis. Per le emissioni di carbonio organico totale e monossido di carbonio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio, è comunque assicurato il rispetto dei valori limite di emissione fissati nell’allegato 1, paragrafo A”;
n) all’articolo 237-terdecies, comma 8, dopo le parole: “possono essere attribuiti alla depurazione degli effluenti, gassosi dell’impianto di” sono inserite le seguenti: “incenerimento o”;
o) all’articolo 237-octiesdecies, comma 5, dopo le parole: “ne dà comunicazione nel più breve tempo possibile” sono inserite le seguenti: “all’autorità competente e”;
p) all’articolo 273, comma 5, all’alinea e alla lettera b), la parola: “2023” è sostituita dalla seguente: “2022”;
q) all’articolo 275, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 271, commi 14 e 20, il gestore informa tempestivamente l’autorità competente di qualsiasi violazione delle prescrizioni autorizzative”;
r) all’articolo 275, comma 6, le parole: “, individuata sulla base di detto consumo,” sono soppresse;
s) all’articolo 298-bis, introdotto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
“1-bis. Il gestore delle installazioni e degli stabilimenti che producono biossido di titanio informa immediatamente l’Autorità competente in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare la conformità nel più breve tempo possibile.
1-ter. In caso di violazione delle condizioni di autorizzazione, l’Autorità competente impone al gestore di adottare ogni misura complementare appropriata che ritiene necessaria per ripristinare la conformità, disponendo la sospensione dell’esercizio della parte interessata laddove la violazione determini un pericolo immediato per la salute umana o minacci di provocare ripercussioni serie e immediate sull’ambiente, finchè la conformità non sia ripristinata con l’applicazione delle misure adottate ai sensi del presente comma e del comma 1-bis”;
t) all’articolo 298-bis, introdotto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, al comma 3, le parole: “possono effettuare” sono sostituite dalla seguente: “effettuano”;
u) all’articolo 298-bis, introdotto dall’articolo 25, comma l, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
“3-bis. Alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio si applicano le disposizioni dell’articolo 29-undecies”;
v) all’allegato 1 al Titolo III-bis della parte quarta:
1) al paragrafo C, punto l:
1.1) è premesso il seguente periodo: “Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.”;
1.2) alla lettera d):
1.2.1) al secondo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi: “Il campionamento e l’analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme Cen. Se non sono disponibili norme Cen, si applicano norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.”;
1.2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all’anno.”;
1.2.3) al sesto capoverso, dopo il periodo: “Non più di 10 valori medi giornalieri all’anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.” è aggiunto il seguente: “I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HCl e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall’autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.”;
2) al paragrafo E, punto 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis) le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’acqua sono eseguite in modo rappresentativo”;
z) al punto 1 del paragrafo C dell’allegato 2 al Titolo III-bis della parte quarta:
1) è premesso il seguente periodo: “Le misurazioni relative alla determinazione delle concentrazioni di inquinanti nell’atmosfera sono eseguite in modo rappresentativo.”;
2) alla lettera b):
2.1) al secondo capoverso sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il campionamento e l’analisi di tutte le sostanze inquinanti, ivi compresi le diossine e i furani, sono effettuati conformemente alle norme Cen. Se non sono disponibili norme Cen, si applicano norme Iso, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica.”;
2.2) al terzo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “. I sistemi automatici sono sottoposti a controllo per mezzo di misurazioni parallele in base ai metodi di misurazione di riferimento almeno una volta all’anno.”;
2.3) all’ultimo capoverso è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I valori medi durante il periodo di campionamento e i valori medi in caso di misurazioni periodiche di HF, HC1 e SO2 sono determinati in fase di autorizzazione dall’Autorità competente, insieme con la localizzazione dei punti di campionamento e misurazione da utilizzare per il controllo delle emissioni, secondo quanto previsto nel presente paragrafo C.”;
aa) alla parte I dell’allegato II alla parte quinta:
1) al punto 3.1, dopo le parole: “ossidi di azoto,” sono inserite le seguenti: “il monossido di carbonio,”;
2) al punto 4.4, le parole: “delle polveri” sono sostituite dalle seguenti: “degli ossidi di azoto”;
3) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:
“5.1. In caso di misurazioni continue, i valori limite di emissione indicati nella parte II, sezioni da 1 a 5, si considerano rispettati se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:
nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite, e
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti nuovi supera i pertinenti valori limite,
nessun valore medio giornaliero convalidato degli impianti anteriori al 2002 e anteriori al 2013 supera il 110 per cento dei pertinenti valori limite,
il 95 per cento di tutti i valori medi orari convalidati nell’arco dell’anno non supera il 200 per cento dei pertinenti valori limite”;
4) il punto 5.3 è soppresso;
bb) alla parte I dell’allegato III alla parte quinta, al punto 3.4, le parole: “In alternativa alle apparecchiature di cui al punto 3.2,” sono sostituite dalle seguenti: “In caso di emissioni che, a valle dei dispositivi di abbattimento, presentano un flusso di massa di Cov, espressi come carbonio organico totale, non superiore a 10 kg/h,”.
Capo VII
Disposizioni in materia di energia e di fonti rinnovabili
Articolo 19
Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di energia elettrica. Decisione C(2017) 3406 della Commissione
1. Nell’ambito dell’adeguamento di cui al presente articolo e al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all’anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all’attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione del presente comma.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, e alla decisione della Commissione europea C(2017) 3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all’attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza1 .
3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell’impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell’intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (Val) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.
4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
5. All’articolo 1, comma 3-ter; del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, almeno in parte ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa”.
6. Fino alla data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie di cui all’articolo 1, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, come sostituita dal comma 5 del presente articolo, gli effetti dell’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si intendono limitati alla sola componente compensativa. Per gli oneri generali di sistema continua ad applicarsi quanto previsto dal regime tariffario speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 11-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
7. All’articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il regime tariffario speciale al consumo della società Rfi-Rete ferroviaria italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai servizi di trasporto ferroviari eserciti sull’infrastruttura ferroviaria nazionale della società Rfi, con esclusione dei servizi di trasporto di passeggeri effettuati sulle linee appositamente costruite per l’alta velocità e alimentate a 25 kV in corrente alternata”;
b) il comma 2 sostituito dal seguente:
“2. La componente tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime tariffario speciale di cui al comma 1, è ridotta, sulla parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh, di un importo fino a un massimo di 80 milioni di euro. I consumi elettrici rilevanti ai fini della determinazione della componente tariffaria compensativa sono calcolati sulla base del numero di treni per chilometro elettrico rilevato dalla società Rfi”.
Articolo 20
Adeguamento della normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili
1. Allo scopo di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, all’articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire con i decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per gli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5”;
b) al comma 4, lettera c), le parole: “a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto” sono sostituite dalle seguenti: “a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi”.
Articolo 21
Adeguamento alla normativa nazionale alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale
1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, la rideterminazione dell’applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all’incidenza del costo del gas naturale sul valore dell’attività d’impresa e all’esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al precedente periodo, sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, su indirizzo adottato dal Ministro dello sviluppo economico, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il Sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas, il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, e dei criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali, tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma l, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella citata comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 e applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di gas a livello settoriale. Il sistema risultante dalla rideterminazione dei corrispettivi di cui al comma 1 assicura il rispetto dei limiti di cumulo degli aiuti dì Stato stabiliti dalle norme europee e l’invarianza del gettito tributario e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a garantire che tutti i consumi di gas superiori a 1 milione di Smc/anno per usi non energetici non siano assoggettati all’applicazione dei corrispettivi tariffari stabiliti per la copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma assicurano l’invarianza del gettito tributario e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo VIII
Altre disposizioni
Articolo 22
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234
1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 9, le parole: “individuato l’ufficio di” sono sostituite dalle seguenti: “individuata la”;
b) all’articolo 29, comma 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
“e-bis) fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;
c) all’articolo 31, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Resta ferma la disciplina di cui all’articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell’Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici”.
Articolo 23
Disposizioni per l’integrale attuazione della direttiva 2014/33/Ue relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori
(omissis)
Articolo 24
Termini di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico
(omissis)
Articolo 25
Trattamento economico del personale estraneo alla pubblica Amministrazione selezionato per partecipare a iniziative e missioni del Servizio europeo di azione esterna
(omissis)
Articolo 26
Autorità nazionale competente per la certificazione e la sorveglianza degli aeroporti nonché del personale e delle organizzazioni che operano in essi, ai sensi del regolamento (Ue) n. 139/2014
(omissis)
Articolo 27
Interventi di cooperazione allo sviluppo con finanziamento dell’Unione europea
(omissis)
Articolo 28
Modifiche al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(omissis)
Articolo 29
Disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali
(omissis)
Articolo 30
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con esclusione degli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 29, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla medesima legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.