Dlgs 16 giugno 2017, n. 100
Disposizioni integrative e correttive al Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Consiglio dei Ministri
Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100
(Gu 26 giugno 2017 n. 147)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1ª Serie speciale — Corte Costituzionale n. 48 del 30 novembre 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017, reso dalla Commissione speciale nell’adunanza del 9 gennaio 2017;
Visto l’articolo 16, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Acquisita l’intesa della Conferenza unificata sul decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sulle integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 16 marzo 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Commissione speciale nell’adunanza dell’8 marzo 2017;
Acquisiti i pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 175 del 2016.
Articolo 2
Modifiche alle premesse del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. Nelle premesse al decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il capoverso: “Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2016”, è inserito il seguente: “Acquisita l’intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 16 marzo 2017”.
Articolo 3
Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: “lettera p)” sono aggiunte le seguenti: “, nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da Amministrazioni pubbliche”.
Articolo 4
Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: “e le Autorità portuali” sono sostituite dalle seguenti: “e le Autorità di sistema portuale”;
b) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “l) “società”: gli organismi di cui ai Titoli V e VI, Capo I, del Libro V del Codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile;”;
c) alla lettera o), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all’articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell’attività prevalente di cui all’articolo 16, comma 3;
d) alla lettera p) le parole: “; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche” sono soppresse.
Articolo 5
Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 4 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo le parole: “o agli enti pubblici partecipanti” sono inserite le seguenti: “o allo svolgimento delle loro funzioni”;
b) al comma 7 la parola: “nonché” è soppressa e, dopo le parole: “aree montane” sono inserite le seguenti: “, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili”;
c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.”;
d) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle Province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura di cui all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.”;
e) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall’articolo 16.”.
Articolo 6
Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate” sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “consultazione pubblica” sono aggiunte le seguenti: “, secondo modalità da essi stessi disciplinate”;
c) al comma 4, le parole: “è competente l’ufficio di controllo di legittimità sugli atti” sono sostituite dalle seguenti: “e degli Enti nazionali sono competenti le Sezioni riunite in sede di controllo” e le parole: “Corte di Conti” sono sostituite dalle seguenti: “Corte dei Conti”.
Articolo 7
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: “del Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L’assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del Capo V del Titolo V del Libro V del Codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.”;
c) al comma 6, primo periodo, le parole: “, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza” sono soppresse; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.
Articolo 8
Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: “insolventi” sono sostituite dalle seguenti: “in stato di insolvenza”;
b) al comma 2 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
c) al comma 3 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
d) al comma 4 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”;
e) al comma 5 le parole: “effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito” sono sostituite dalle seguenti: “sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito”.
Articolo 9
Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: “a legislazione vigente,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,” e dopo le parole: “competente per” sono inserite le seguenti: “l’indirizzo,”.
Articolo 10
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 16 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole da “e che la produzione ulteriore” fino alla fine del comma sono soppresse;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.”;
c) al comma 5, le parole: “di fornitura” sono soppresse;
d) al comma 7, le parole: “dall’articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 5 e”.
Articolo 11
Modifiche all’articolo 17 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016 le parole: “costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma 2, lettera c),” sono sostituite dalle seguenti: “a partecipazione mista pubblico-privata”.
Articolo 12
Modifiche all’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: “alle assunzioni di personale” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
b) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all’articolo 1, comma 557-quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell’ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l’aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.”;
c) al comma 9, le parole: “alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”.
Articolo 13
Modifiche all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 20, comma 7, del decreto legislativo n. 175 del 2016 dopo le parole: “commi da 1 a 4” sono inserite le seguenti: “da parte degli enti locali”.
Articolo 14
Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Le pubbliche Amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.”.
Articolo 15
Modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “commi 1, 2 e 3,” sono soppresse;
b) al comma 1, secondo periodo, le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 settembre 2017” e la parola: “medesima” è soppressa.
Articolo 16
Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: “sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il 30 settembre 2017”;
b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “delle politiche sociali,” è inserita la seguente: “adottato” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;
c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.”;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: “a quanto” sono sostituite dalle seguenti: “al divieto”.
Articolo 17
Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2017”;
b) al comma 2, dopo le parole: “delle regioni” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione europea”;
c) al comma 4, la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “diciotto”;
d) al comma 6, le parole: “e 19” sono sostituite dalle seguenti: “, 17, 19 e 25”;
e) al comma 10, le parole: “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2017”;
f) dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:
“12-bis. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le società destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché la società di cui all’articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119.
12-ter. Per le società di cui all’articolo 4, comma 8, le disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le società di cui all’articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del presente decreto.
12-quinquies. Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20.
12-sexies. In deroga all’articolo 4, le Amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali società, le disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.”.
Articolo 18
Modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. All’articolo 27 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“2-bis. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2-ter. All’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) alle società in controllo pubblico come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.”.”.
Articolo 19
Modifiche all’allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016
1. L’allegato A del decreto legislativo n. 175 del 2016 è sostituito dall’allegato A al presente decreto.
Articolo 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 21
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 22
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 giugno 2017