DLGS 14 MARZO 2014, N. 49 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/19/UE – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I DISTRIBUTORI

Tante sono le novità per quanto riguarda la gestione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), dalla produzione, all’immissione sul mercato (distribuzione e vendita), fino al momento di fine vita, con la gestione dei rifiuti che derivano da queste (RAEE).

Per quanto riguarda i RAEE, il Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 recepisce la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina sono diversi sia per cadenza temporale sia per soggetti interessati.
Di seguito sono elencati gli obblighi e gli adempimenti per i soli DISTRIBUTORI, cioè la “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che rende disponibile sul mercato un’AEE. Il distributore può essere anche ‘produttore’. Il ‘distributore al dettaglio’ è quello che rende disponibile l’AEE direttamente all’utilizzatore finale.” (articolo 4, Dlgs 49/2014)

I distributori hanno l’obbligo di rendere visibile l’eco-contributo (contributo ambientale pagato in anticipo interamente dedicato alla gestione dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale.

Deposito dei RAEE
I distributori devono assicurare al momento della fornitura di una nuova Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica da nuclei domestici (AEE domestici), il ritiro gratuito “uno contro uno” dell’usato equivalente.
I RAEE raccolti possono essere stoccati presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi comunicati al Ministero dell’Ambiente all’atto dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Il deposito deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, e in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante idonee coperture.
I rifiuti pericolosi vanno tenuti separati nel rispetto del divieto di miscelazione ai sensi dell’articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006. Occorre garantire l’integrità delle apparecchiature adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati sono obbligati ad effettuare la raccolta gratuita dei RAEE di piccolissime dimensioni (non superiori a 25 cm) senza che il consumatore sia obbligato all’acquisto di AEE di tipo equivalente (cosiddetto ritiro “uno contro zero”), mentre risulta facoltativo per i distributori con superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.
I distributori che vendono on line, per potere adempiere all’obbligo del ritiro gratuito (“uno contro uno”) devono indicare i luoghi di raggruppamento presso i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a quello acquistato, senza gravarlo di maggiori oneri, nonché le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente.

Raccolta dei RAEE
I distributori di AEE devono avviare ai centri di raccolta i RAEE domestici che hanno ritirato secondo una delle due modalità:
– quando il quantitativo depositato raggiunge complessivamente i 3.500 kg;
– ogni 3 mesi.
In ogni caso, anche se il quantitativo non raggiunge i 3.500 kg, la durata del deposito non può superare un anno.

Se i RAEE sono ritirati, per il trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento, da parte di trasportatori iscritti all’Albo dei gestori ambientali, il quantitativo è elevato a 3.500 kg per i singoli raggruppamenti di materiali: 1 (freddo e clima), 2 (altri grandi elettrodomestici bianchi) e 3 (tv e monitor), come definiti dal Dm 185/2007. Per quanto riguarda i gruppi 4 (information technology, consumer electronics e apparecchi di illuminazione) e 5 (sorgenti luminose) i 3.500 kg si riferiscono all’insieme di questi due raggruppamenti.
Ritiro dei RAEE
I distributori trasportano i RAEE domestici che hanno raccolto, dai luoghi di raggruppamento ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento.
Il trasporto deve avvenire esclusivamente:
– dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento o centro di raccolta;
– se il raggruppamento è in altro luogo diverso dal punto vendita, dal punto vendita al luogo di raggruppamento;
– dal luogo dove è effettuato il raggruppamento (punto vendita o altro luogo) al centro di raccolta.
E’ obbligatorio accompagnare il trasporto con il particolare “documento di trasporto” e tenere una copia dello “schedario di carico e scarico”. I distributori devono inoltre garantire che il trasporto dei RAEE sia effettuato in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l’integrità dei RAEE per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.

Sanzioni
Il mancato ritiro gratuito AEE (“uno contro uno” o “uno contro zero”) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni AEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

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