Commissione europea
Decisione 10 agosto 2018, n. 2018/1147/Ue
(Guue 17 agosto 2018 n. L 208)
Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2018) 5070]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) , in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, Bat) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/Ue e le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle Bat.
(2) Il forum istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 e composto da rappresentanti degli Stati membri, dei settori industriali interessati e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente ha trasmesso alla Commissione, il 19 dicembre 2017, il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle Bat per il trattamento dei rifiuti. Il parere è accessibile al pubblico.
(3) Le conclusioni sulle Bat di cui all’allegato della presente decisione costituiscono il nucleo del suddetto documento di riferimento sulle Bat.
(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/Ue,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per il trattamento dei rifiuti riportate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018