Inquadramento normativo

1.1 Il regolamento (Ue) n. 660/2014 recante “Modifica del regolamento (Ce) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti”

Ai fini del presente Piano, si illustrano di seguito le principali modifiche apportate al regolamento dal regolamento (Ue) n. 660/2014.

È stato aggiunto il punto 35 bis all’articolo 2 del Regolamento, che definisce come “ispezione”: “le azioni intraprese da parte delle Autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un’impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento”.

A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (Ue) n. 660/2014, il novellato articolo 50 del regolamento così recita:

“1. Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie affinché esse siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro normativa nazionale riguardante la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali nonché le sanzioni per tali spedizioni.

2. Gli Stati membri prevedono, mediante misure di esecuzione del presente regolamento, tra l’altro, ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità dell’articolo 34 della direttiva 2008/98/Ce, nonché ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento.

2-bis. Entro il 1° gennaio 2017 gli Stati membri provvedono affinché, per tutto il loro territorio geografico, siano elaborati uno o più piani, separatamente o come parte chiaramente definita di altri piani, relativamente ad ispezioni eseguite a norma del paragrafo 2 («piano di ispezione»).

I piani di ispezione si basano su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di Autorità doganali, ed analisi delle attività criminali. Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento. Nel piano d’ispezione figurano i seguenti elementi:

a) gli obiettivi e le priorità delle ispezioni, compresa una spiegazione di come tali priorità sono state individuate;

b) la zona geografica a cui si riferisce il piano d’ispezione in questione;

c) informazioni sulle ispezioni che si prevede eseguire, compresi i controlli fisici;

d) i compiti assegnati a ciascuna Autorità coinvolta nelle ispezioni;

e) gli accordi relativi alla cooperazione tra le Autorità coinvolte nelle ispezioni;

f) le informazioni sulla formazione degli ispettori in materia di aspetti attinenti alle ispezioni; e

g) le informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione dei piani di ispezione in questione.

I piani di ispezione sono riesaminati almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornati. Tale riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi del piano di ispezione in questione.

3. le ispezioni delle spedizioni possono aver luogo in particolare:

a) nel luogo di origine ed essere effettuati con il produttore, il detentore o il notificatore;

b) nel luogo di destinazione, compreso il recupero o lo smaltimento intermedio e non intermedio, ed essere effettuati con il destinatario o l’impianto;

c) alle frontiere dell’Unione; e/o

d) durante la spedizione nel territorio dell’Unione.»

4. Le ispezioni sulle spedizioni comprendono la verifica di documenti, l’accertamento delle identità e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti.

4-bis. Le Autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono, fatta salva la direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (*), chiedere alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare le prove documentali:

a) riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto in questione;

b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità.

Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto interessato, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico.

4-ter. Le Autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto in questione costituisce rifiuto se:

— le prove di cui al paragrafo 4-bis o richieste ai sensi di altre normative dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il periodo specificato dalle Autorità stesse, o

— considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano che la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 4 bis, secondo comma, sia insufficiente.

In tali circostanze, il trasporto della sostanza o dell’oggetto in questione, o la spedizione di rifiuti, sono considerati alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, essa è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le Autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’Autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione.

4-quater. Le Autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono richiedere al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un periodo da esse specificato. Le Autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 sia destinata a operazioni di recupero conformi all’articolo 49, possono chiedere alla persona che organizza la spedizione di presentare le pertinenti prove documentali fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio, e, ove necessario, approvate dall’Autorità competente del paese di destinazione.

4-quinquies. Qualora le prove di cui al paragrafo 4 quater non sono state presentate alle Autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da loro specificato, oppure esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, essi trattano la spedizione interessata alla stregua di una spedizione illegale. Di conseguenza, tale spedizione è trattata conformemente agli articoli 24 e 25 e le Autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’Autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione interessata.

4-sexies. Entro il 18 luglio 2015 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza preliminare tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio (**), e le voci dei rifiuti elencate negli allegati III, IIIA, IIIB, IV, IVA e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tale tavola di concordanza in modo da tenere conto delle modifiche di tale nomenclatura e delle voci elencate in detti allegati, nonché di nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 59-bis, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative alle spedizioni di rifiuti, ai flussi di rifiuti, agli operatori e agli impianti e condividono esperienze e conoscenze sulle misure di esecuzione, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma del presente articolo, paragrafo 2-is, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite la rete di corrispondenti designati in conformità dell’articolo 54.

6. Gli Stati membri designano fra il proprio personale di ruolo le persone responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 5 ed individuano il(i) centro(i) incaricato(i) dei controlli fisici di cui al paragrafo 4. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione che compila e distribuisce un elenco ai corrispondenti di cui all’articolo 54.

7. Uno Stato membro, su richiesta di un altro Stato membro, può adottare misure di esecuzione nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nell’altro Stato membro”.

Il regolamento (Ue) n. 660/2014 ha, inoltre, sostituito il paragrafo 2 dell’articolo 51 del regolamento, riguardante “Relazioni degli Stati membri”, con il seguente:

“Prima della fine di ogni anno civile, gli Stati membri redigono altresì una relazione riguardante l’anno precedente sulla base del questionario di cui all’allegato IX, da compilare ai fini dell’obbligo di informazione e la trasmettono alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, gli Stati membri mettono altresì a disposizione del pubblico la sezione di tale relazione relativa all’articolo 24 e all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2-bis, compresa la tabella 5 dell’allegato IX, anche elettronicamente attraverso Internet, assieme ad eventuali chiarimenti da essi ritenuti opportuni. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri di cui alla sezione dell’allegato IX relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2 bis, e lo pubblica sul suo sito Internet.”

Tale previsione troverà attuazione a partire dal 1 gennaio 2018.

Infine, il regolamento (Ue) n. 660/2014 prevede la modifica dell’allegato IX del regolamento e, in particolare:

“a) la sezione relativa all’articolo 50, paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

«Informazioni sintetiche sull’esito delle ispezioni realizzate in conformità con l’articolo 50, paragrafo 2, comprendendo:

— il numero delle ispezioni, compresi i controlli fisici, degli stabilimenti, delle imprese, di intermediari e commercianti collegati alle spedizioni di rifiuti:

— il numero delle ispezioni di spedizioni di rifiuti, compresi i controlli fisici:

— il numero delle presunte illegalità riguardanti imprese, intermediari e commercianti in materia di spedizioni di rifiuti:

— il numero delle presunte spedizioni illegali accertate nel corso di tali ispezioni:

Osservazioni supplementari:»;

b) è inserita la sezione seguente relativa all’articolo 50, paragrafo 2-bis:

“Articolo 50, paragrafo 2-bis

Informazioni sul piano o i piani di ispezione:

numero di piani di ispezione per l’intero territorio geografico:

la data di adozione del piano o dei piani di ispezione e i periodo a cui si riferiscono:

la data del più recente riesame del piano o dei piani ispezione:

le Autorità coinvolte nelle ispezioni e la cooperazione tra tali Autorità:

indicare le persone o gli organismi ai quali possono essere segnalati problemi o irregolarità:»;

c) è inserita la sezione seguente relativa all’articolo 50, paragrafi 2 e 2-bis:

«Il collegamento che consente di accedere elettronicamente alle informazioni messe a disposizione del pubblico su Internet dagli Stati membri, in conformità dell’articolo 51, paragrafo 2.»;

All’allegato IX, tabella 5, inoltre, il titolo dell’ultima colonna è sostituito dal seguente:

«Misure adottate, comprese le eventuali sanzioni irrogate».

La suddetta novella legislativa si inserisce in un contesto già consolidato di disposizioni comunitarie e nazionali contenute nel Regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

1.2 Regolamento (Ce) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

Nell’ambito del regolamento occorre far riferimento innanzitutto alle definizioni di cui all’articolo 2.

In particolare:

— “importazione”: “qualsiasi introduzione di rifiuti nella Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità” (punto 30);

— “esportazione”: “atto mediante il quale i rifiuti lasciano la Comunità, escluso il transito nel territorio della Comunità” (punto 31);

— “spedizione”: “il trasporto di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento previsto o effettuato:

a) tra un paese ed un altro paese; o

b) tra un paese e paesi e territori d’oltremare o altre zone, sotto la protezione di tale paese; o

c) tra un paese e un territorio che non faccia parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; o

d) tra un paese e l’Antartico; o

e) da un paese attraverso una delle zone sopra citate; o

f) all’interno di un paese attraverso una delle zone sopra citate e che ha origine e fine nello stesso paese; o

g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione di alcun paese, verso un paese” (punto 34);

— “spedizione illegale”: “qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le Autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;

o

b) senza l’autorizzazione delle Autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

c) con l’autorizzazione delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o

d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43; o

g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 4, sia stato accertato che:

i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B; o

ii) l’articolo 3, paragrafo 4, non è stato rispettato;

iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all’allegato VII” (punto 35).

L’articolo 24 del Regolamento, inoltre, detta la disciplina relativa alla ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale. Tale articolo prevede preliminarmente che le Autorità competenti di cui all’articolo 3, punto 18, lettera a) del regolamento, che individuano una spedizione da esse ritenuta illegale ne debbano informare immediatamente le altre Autorità competenti interessate.

In pratica, sul territorio nazionale ciò implica che gli Organi di controllo che abbiano effettuato un sequestro di una spedizione di rifiuti ritenuta illegale, a seguito degli esiti delle indagini penali svolte e delle disposizioni emanate in merito dall’Autorità giudiziaria, devono darne immediata comunicazione alle suddette Autorità competenti, affinché le stesse possano a loro volta informarne immediatamente le altre Autorità competenti eventualmente interessate.

Di seguito, lo stesso articolo individua una gerarchia di soggetti tenuti alla ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale ed, inoltre, stabilisce le procedure da attuare ai fini del respingimento degli stessi.

L’articolo 26 del regolamento, relativo alla forma delle comunicazioni, stabilisce, al paragrafo 4, che “Fatto salvo il consenso delle Autorità competenti interessate e del notificatore, le informazioni e i documenti elencati al paragrafo 1 possono essere trasmessi e scambiati mediante un sistema di interscambio elettronico dei dati con firma elettronica o autenticazione elettronica in virtù della direttiva 1999/93/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (1), ovvero mediante un sistema di autenticazione elettronica comparabile che garantisca lo stesso livello di sicurezza. In tali casi possono essere adottate misure organizzative riguardo al flusso dell’interscambio elettronico dei dati”.

1.3 Convenzione di Basilea sul controllo di movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento

L’articolo 9 della Convenzione di Basilea reca la disciplina dei traffici illeciti di rifiuti, specificando le diverse ipotesi in cui un movimento transfrontaliero di rifiuti deve essere considerato come traffico illecito. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce, in caso di spedizione ritenuta illegale, la tempistica e le responsabilità per la ripresa dei rifiuti a seconda che la spedizione stessa sia il risultato della condotta illecita dell’esportatore/produttore, dell’importatore/destinatario oppure nell’ipotesi in cui nessuna responsabilità possa essere addebitata ai predetti soggetti.

Anche in tale articolo, infine, viene posto l’accento sulla necessità di cooperazione tra le Parti della Convenzione per la gestione e risoluzione dei casi di spedizione illegale.

1.4 Decreto legislativo n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”

Nell’ambito dell’ordinamento nazionale occorre, innanzitutto, far riferimento all’articolo 194 del decreto legislativo n. 152/2006 che prevede la disciplina relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e, in particolare, ai commi 6 e 7, stabilisce che:

“6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (Ce) n. 1013/2006: a) le Autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le Regioni e le Province autonome; b) l’Autorità di transito è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

“7. Le Regioni e le Province autonome comunicano le informazioni di cui all’articolo 56 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il successivo inoltro alla Commissione dell’Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’anno precedente, previsti dall’articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340”.

Il medesimo decreto legislativo, inoltre, agli articoli 195, 196 e 197 definisce rispettivamente le competenze dello Stato, delle Regioni e delle Province:

— In particolare, l’articolo 195, comma 1, lettera a), attribuisce allo Stato, tra le altre cose, “le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all’attuazione della parte quarta del presente decreto, da esercitare ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 13”.

Il successivo comma 5 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che “fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell’accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri tutela ambiente (C.c.t.a.) e il Corpo delle Capitanerie di porto; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la Polizia di Stato”.

— Per quanto riguarda, invece, le competenze spettanti alle Regioni e alle Province, l’articolo 196, comma 1, lettera f), tra le altre cose, pone in capo alle Regioni, “le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento (Cee) n. 259/93 del 1° febbraio 1993 attribuisce alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione”1 , mentre l’articolo 197, comma 1, lettera b) dispone che compete alle Province, tra le altre cose: “il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto” e, inoltre, che “Ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni le province possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, di organismi pubblici, ivi incluse le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (Arpa), con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 214, 215 e 216 in tema di procedure semplificate”.

I commi 5 e 5-bis dell’articolo 197 prevedono, inoltre, che:

“5. nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti”.

“5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas)”.

Infine, con gli articoli 259 e 260, il Dlgs n. 152/2006 disciplina rispettivamente il traffico illecito di rifiuti e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. In particolare:

— l’articolo 259 così recita:

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (Cee) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell’ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”;

— L’articolo 260, invece, stabilisce che:

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del Codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

4. Il Giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.

Cap. 2 — Obiettivi e priorità

2.1 Obiettivi strategici

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito Mattm) adotta il presente Piano che ha validità sull’intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificità, priorità e circostanze territoriali delle regioni, nonché delle relative esperienze maturate dalle stesse nel campo delle spedizioni di rifiuti.

L’obiettivo finale del Piano è quello di garantire, attraverso l’individuazione di elementi conoscitivi comuni, nonché la definizione di procedure condivise ed il coordinamento tra i soggetti coinvolti, un’applicazione uniforme ed efficace a livello nazionale e, più in generale, a livello comunitario delle disposizioni previste dal regolamento in materia di ispezioni, al fine di impedire i traffici illeciti di rifiuti. Poiché all’origine delle spedizioni illegali di rifiuti vi sono spesso attività non controllate di trattamento, raccolta, cernita e stoccaggio, lo svolgimento sistematico di ispezioni sulle spedizioni di rifiuti, nonché di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, ha lo scopo di contribuire ad individuare e colpire tali attività non controllate, promuovendo quindi l’attuazione del regolamento.

2.2 Priorità e numero minimo delle ispezioni

Secondo il regolamento (Ue) n. 660/2014, il Piano si basa su una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali che tenga conto, ove ve ne sia disponibilità ed opportunità, di dati investigativi, come quelli riguardanti indagini di polizia e di Autorità doganali, ed analisi delle attività criminali.

Tale valutazione del rischio mira, tra l’altro, ad individuare il numero minimo di ispezioni necessarie, compresi i controlli fisici di stabilimenti, imprese, intermediari, commercianti e spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

Ai fini del presente Piano, la valutazione è stata effettuata sulla base dei dati disponibili, comunicati annualmente al Mattm dalle Autorità competenti di spedizione/destinazione ai sensi dell’articolo 194, comma 7 del Dlgs n. 152/2006, nonché di dati investigativi forniti da alcuni Organi di controllo.

Sono stati quindi individuati specifici flussi di rifiuti ritenuti di particolare interesse in base a criteri legati principalmente alla classificazione e alla pericolosità del rifiuto, al rischio di contaminazione, alle quantità movimentate e a rischi legati a particolari destinazioni o provenienze. Tale selezione individua pertanto gli ambiti prioritari per l’effettuazione delle ispezioni previste dal Piano.

La lista dei flussi di rifiuti individuati, classificati in base ai rispettivi codici Cer e alla movimentazione in entrata/uscita dal territorio nazionale, è riportata nell’allegato I, insieme al numero minimo di ispezioni previste.

Cap. 3 — Autorità coinvolte e compiti assegnati nell’attuazione del Piano

Diverse amministrazioni concorrono, sia a livello centrale che regionale e locale, all’attuazione del Piano, in ragione delle rispettive competenze e responsabilità.

Il Mattm:

— redige ed adotta il Piano e provvede al suo riesame almeno una volta ogni tre anni;

— provvede a trasmettere alla Commissione europea la relazione annuale di cui all’allegato IX del regolamento comprensiva delle informazioni relative agli articoli 24 e 50, paragrafo 1 e relativa tabella 52 , all’articolo 50 paragrafo 2 e all’articolo 50, paragrafo 2-bis.;

— gestisce a livello centrale il sistema informatico, di cui al successivo capitolo 4;

— ha pieno accesso al sistema informatico e ai dati contenuti;

— per ogni richiesta di registrazione al sistema informatico effettuata dalle Autorità competenti di spedizione/destinazione di cui all’articolo 194, comma 6, lettera a) del Dlgs n. 152/2006 (di seguito AC) o dagli Organi di controllo (di seguito OC), provvede alla creazione dell’utente ed al rilascio della relativa password di accesso;

— registra a sistema e gestisce le autorizzazioni al transito rilasciate quale AC di transito ai sensi dell’articolo 194, comma 6, lettera b) del Dlgs n. 152/2006;

Le AC di spedizione/destinazione:

— condividono i contenuti del Piano;

— effettuano la specifica procedura di registrazione al sistema informatico di cui al successivo capitolo 4;

— per ogni richiesta di registrazione al sistema informatico da parte dei soggetti coinvolti nelle spedizioni di rifiuti in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale (notificatori e impianti di destinazione) provvedono alla creazione dell’utente ed alla sua registrazione nel sistema fornendo relative credenziali (nome e password);

— hanno accesso al sistema informatico sia per i dati di propria competenza con facoltà esclusiva di intervenire sugli stessi, sia per i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate dalle altre AC di spedizione/destinazione, a fini di consultazione e senza facoltà di intervenire sugli stessi;

— provvedono ad inserire nel sistema informatico le informazioni relative alle spedizioni di rifiuti debitamente autorizzate (in uscita dal/in entrata nel territorio nazionale) secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta e delegano l’inserimento dei dati sulle spedizioni e sui relativi movimenti, di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento, ai notificatori autorizzati e ai destinatari; tale inserimento avviene in virtù di quanto disposto dall’articolo 26, paragrafo 4 del regolamento che consente la possibilità di trasmettere e scambiare le informazioni, di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, attraverso sistemi di interscambio elettronico dei dati;

— comunicano annualmente al Mattm, per il successivo inoltro alla Commissione europea, le informazioni di cui all’allegato IX del Regolamento comprensive di quelle contenute nelle sezioni relative agli articoli 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5 e all’articolo50, paragrafo 2. Le informazioni comunicate dalle AC di spedizione/destinazione relativamente alle suddette sezioni riguardano le ispezioni diverse da quelle programmate ai sensi del presente

Piano, condotte ad esempio dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (di seguito Arpa) o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale.

L’attuazione delle misure previste nel Piano interessa necessariamente gli OC che svolgono attività ispettive all’interno del territorio nazionale e presso le frontiere dell’Unione europea, quali:

— Agenzia delle dogane e dei monopoli;

— Capitanerie di Porto;

— Arma dei Carabinieri: in particolare il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (Cutfaa);

— Guardia di Finanza

— Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni.

Gli OC:

— condividono i contenuti del Piano;

— effettuano la specifica procedura di registrazione al sistema informatico di cui al successivo capitolo 4;

— hanno pieno accesso al sistema informatico e ai dati in esso contenuti, con accesso esclusivo ai dati investigativi di propria competenza;

— provvedono a segnalare l’effettuazione di un controllo ed il relativo esito (assenza/presenza di presunte illegalità) nell’apposita sezione del sistema dedicata alla spedizione di rifiuti soggetta ad ispezione;

— nel caso di illegalità accertata, ad indagine giudiziaria conclusa, provvedono ad inserire nell’apposita sezione del sistema, relativa alla spedizione di rifiuti ispezionata, le informazioni di cui alla sezione riguardante gli articoli 24 e 50 paragrafo 1 e relativa tabella 5 dell’allegato IX del regolamento, nei limiti della loro estensibilità.

Cap. 4 — Organizzazione e gestione delle ispezioni

4.1 Sistema informatico di raccolta dati

Considerata la necessità di garantire una cooperazione effettiva, nonché un coordinamento efficace tra le diverse Autorità coinvolte nell’attuazione del Piano, è costituito a livello nazionale un sistema informatico, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi del Capo I del regolamento.

L’accesso a tale sistema avviene con apposite credenziali tramite un’applicazione web installata presso un server di titolarità del Mattm. Gli utenti coinvolti hanno accesso e possibilità di visualizzazione ed inserimento dei dati differenziati in base alle rispettive competenze.

Le AC di spedizione/destinazione registrano per ogni spedizione di rifiuti autorizzata, in uscita dal /in entrata nel territorio nazionale, gli estremi del documento di notifica (allegato I A al regolamento), i dati anagrafici dei soggetti coinvolti, il Paese di provenienza/destinazione, le quantità e i codici dei rifiuti spediti.

L’AC di transito registra per ogni notifica autorizzata gli estremi del documento di notifica, i Paesi di provenienza/destinazione, la quantità e i codici dei rifiuti spediti.

Per ogni spedizione di rifiuti autorizzata in uscita dal o in entrata nel territorio nazionale, il sistema crea automaticamente una scheda relativa ai viaggi previsti, che dovrà essere completata dai notificatori/destinatari, inserendo le informazioni di cui agli artt. 15 e 16 del regolamento.

In particolare, i notificatori, una volta autorizzati, dovranno inserire la data effettiva di spedizione almeno 3 giorni lavorativi prima che il viaggio abbia inizio e, al momento della partenza, dovranno inserire la quantità di rifiuti spedita, le targhe degli automezzi che circolano su strada oppure i dati identificativi dei container trasportati e, inoltre, effettuare il download del documento di movimento (allegato I B al regolamento) debitamente compilato e firmato. I destinatari, invece, dovranno inserire la data di ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto, nonché la data del recupero o smaltimento non intermedio da parte dell’impianto stesso, ai sensi dell’articolo 16 (d)(e) del Regolamento e, inoltre, effettuare i download del documento di movimento una volta completate le caselle 18 e 19 dello stesso.

Gli OC hanno pieno accesso alle informazioni inserite dalle AC e dai notificatori/destinatari circa le spedizioni di rifiuti autorizzate, in maniera tale da avere sempre a disposizione la situazione aggiornata dello stato delle stesse e poter così programmare le proprie attività ispettive.

Per ogni notifica autorizzata, quindi, il sistema crea automaticamente una scheda a cui accedono in maniera esclusiva gli OC, nella quale gli stessi possono inserire le informazioni riguardanti l’effettuazione delle ispezioni e gli esiti delle stesse.

Parte di tali informazioni, nello specifico quelle richieste dalla sezione relativa agli articoli 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, nonché dalla sezione relativa all’articolo 50, paragrafo 2 dell’allegato IX del regolamento, confluirà in un’altra scheda del sistema informatico a cui il Mattm potrà accedere per adempiere all’obbligo di comunicazione annuale alla Commissione europea di cui all’articolo 51 del regolamento.

Per una dettagliata descrizione tecnica del sistema informatico di raccolta dati si rimanda al Manuale operativo, che sarà disponibile sul sito web istituzionale del Mattm.

4.2 Accordi relativi alla cooperazione tra le Autorità coinvolte nelle ispezioni

Il sistema informatico di raccolta dati delle spedizioni di rifiuti, in particolare la sezione riservata all’effettuazione delle ispezioni ed al loro esito, mira ad assicurare un efficace flusso di informazioni tra gli OC che potrà essere utilizzato dagli stessi in modo da ottimizzare le rispettive attività ispettive, evitando duplicazioni e/o sovrapposizioni.

Tuttavia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, nonché di un maggiore coordinamento tra gli stessi OC e/o tra questi e le AC, è altresì prevista la possibilità di stabilire forme di collaborazione che potranno svilupparsi sotto forma di accordi o altre modalità ritenute più opportune, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità.

Cap. 5 — Criteri procedurali delle ispezioni

Sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico da parte delle AC, nonché dei notificatori/destinatari, gli OC pianificano le ispezioni tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell’Allegato I del presente Piano.

Il numero delle ispezioni effettuate complessivamente dagli OC dovrà essere non inferiore al numero minimo di ispezioni indicato nell’Allegato I del presente Piano e potrà riguardare stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, spedizioni di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento.

I risultati di tali ispezioni, nei limiti di quanto richiesto nell’allegato IX del regolamento, in particolare nelle sezioni relative agli articoli 24 e 50, paragrafo 1, e relativa Tabella 5, nonché all’articolo 50 paragrafo 2, dovranno essere forniti, all’interno delle sezioni apposite del sistema informatico, dagli stessi OC che hanno condotto le ispezioni.

La comunicazione di tali risultati consentirà al Mattm di poter completare le suddette sezioni dell’allegato IX e, in tal modo, adempiere all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento.

Come peraltro specificato nella suddetta tabella 5, sono fatte salve le informazioni attinenti alle indagini giudiziarie che risultino in corso alla scadenza stabilita per la comunicazione delle informazioni previste dall’allegato IX alla Commissione europea.

5.1 Ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti

Le ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti assicurano almeno la sussistenza e la validità della documentazione autorizzatoria dell’attività di gestione dei rifiuti, nonché la verifica dell’idoneità dei siti e degli impianti di gestione di rifiuti. Tali ispezioni sono coordinate, per quanto tecnicamente possibile, con quelle previste dalla normativa ambientale sugli impianti autorizzati con Aia (articolo 29-decies, commi 3, 9, 11-bis, 11-ter; articolo 29-quattuordecies del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.) o ai sensi degli articoli 208-216 del Dlgs n. 152/2006 e con quelle previste dalla normativa in materia di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti.

5.2 Ispezioni sulle spedizioni di rifiuti

L’ispezione riguarda innanzitutto la presenza della documentazione debitamente compilata che accompagna la spedizione di rifiuti, il contenuto dei carichi trasportati, l’integrità degli imballaggi, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione, la verifica dell’iscrizione all’Albo Gestori ambientali del trasportatore ai sensi del decreto del Mattm 3 giugno 2014, n. 210.

Come illustrato nel cap. 1 del presente Piano, il regolamento (Ue) n. 660/2014 ha introdotto nell’articolo 50 del Regolamento i paragrafi da 4 bis a 4-quinquies, che indicano le modalità e la tempistica con le quali gli OC coinvolti nelle ispezioni accertano che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna sia o meno un rifiuto e che la spedizione di rifiuti sia conforme al regolamento.

È necessario, innanzitutto, che gli OC che individuano una spedizione illegale di rifiuti all’interno del territorio nazionale ne diano notizia, entro i limiti del segreto istruttorio, all’AC interessata in modo da consentire alla stessa di informarne immediatamente, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del regolamento, le altre AC estere coinvolte, ai fini della ripresa dei rifiuti oggetto di spedizione illegale.

Se ritenuto necessario, gli OC possono prelevare campioni del carico di rifiuti trasportato per eventuali accertamenti sulla natura e composizione degli stessi.

È assolutamente raccomandato scattare fotografie al carico dei rifiuti sottoposti ad ispezione in modo da consentire all’AC interessata dalla spedizione illegale di poter fornire tale materiale alle altre AC estere coinvolte, a riprova dell’illiceità della spedizione per la ripresa dei rifiuti.

Gli OC forniscono all’AC interessata dalla spedizione illegale, al termine delle indagini che ne hanno constatato l’illegalità ed eventualmente su disposizione dell’Autorità giudiziaria territorialmente competente, tutta la documentazione utile relativa al sequestro dei rifiuti trasportati, compreso il materiale fotografico scattato al momento dell’ispezione, al fine di consentire alla stessa di fornire tali prove alle altre AC estere coinvolte, tenute alla ripresa dei rifiuti ai sensi dell’articolo 24 del regolamento.

Cap. 6 – Attività formative

Al fine di consentire il corretto utilizzo del sistema informatico di cui al presente Piano, sono previste attività formative rivolte alle AC di spedizione/destinazione ed agli OC.

Inoltre, con la collaborazione degli OC, saranno elaborati e messi a disposizione, nell’ambito dello stesso sistema informatico, strumenti di formazione online finalizzati a chiarire il quadro normativo di riferimento attinente alla materia delle spedizioni di rifiuti.

Cap. 7 — Informazioni sulle risorse umane, finanziarie e di altro genere per l’attuazione del piano delle ispezioni

Le AC e gli OC provvedono, nell’ambito delle rispettive organizzazioni e disponibilità, ad individuare le risorse umane, finanziarie e/o di altro genere da impiegare nello svolgimento delle attività previste dal presente Piano.

Cap. 8 – Adempimenti periodici

8.1 Redazione annuale del questionario di cui all’allegato IX del regolamento

Le AC di spedizione/destinazione provvedono annualmente alla compilazione del questionario contenuto nell’allegato IX del regolamento, incluse le sezioni relative agli articoli 24 e 50, paragrafo 1, e relativa tabella 5, e all’articolo 50, paragrafo 2, limitatamente alle ispezioni diverse da quelle programmate ai sensi del presente Piano, condotte ad esempio dalle Arpa o da altri organismi di vigilanza non a competenza nazionale. Le AC inviano quindi il suddetto questionario al Mattm entro la fine di ogni anno civile.

Il Mattm integra le suddette informazioni con quelle inserite dagli OC nel sistema informatico di raccolta dati relativamente alle ispezioni condotte sulle spedizioni di rifiuti, nonché su stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti.

Il Mattm, inoltre, fornisce le informazioni di cui alla sezione relativa all’articolo 50, paragrafo 2-bis dell’allegato IX del regolamento.

Infine, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 2, del Regolamento, come modificato dal regolamento (Ue) n. 660/2014, il Mattm provvede, prima della fine di ogni anno civile, ad inoltrare il suddetto questionario alla Commissione europea e, inoltre, mette a disposizione del pubblico attraverso internet, entro un mese dalla suddetta trasmissione alla Commissione, la sezione relativa all’articolo 24 e all’articolo 50, paragrafi 1, 2 e 2 bis, compresa la tabella 5 dell’allegato IX, assieme ad eventuali chiarimenti ritenuti opportuni.

8.2 Riesame e aggiornamento del Piano

Il Piano è sottoposto a riesame da parte del Mattm almeno una volta ogni tre anni e, se del caso, aggiornato. Tale riesame deve valutare il livello di realizzazione degli obiettivi e delle altre misure contenute nel Piano.

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