METODOLOGIA COMUNE PER CALCOLO PESO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE) IMMESSE SUL MERCATO E CALCOLO QUANTITÀ IN PESO RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) PRODOTTI

Regolamento Commissione Ue 2017/699/Ue
Metodologia comune per calcolo peso apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato e calcolo quantità in peso rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti – Attuazione direttiva 2012/19/Ue

Commissione europea
Regolamento di esecuzione 18 aprile 2017, n. 2017/699/Ue
(Guue 19 aprile 2017 n. L 103)

Regolamento che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti in ciascuno Stato membro

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee)1 , in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei Raee da parte degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/Ue, è necessario stabilire una metodologia comune che gli Stati membri possano utilizzare per calcolare il tasso di raccolta sulla base del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei Raee prodotti in ciascuno Stato membro, da applicare quando tale opzione sarà a disposizione degli Stati membri conformemente alla direttiva 2012/19/Ue.

(2) Nel presente regolamento è opportuno definire parametri specifici, compreso “il peso delle Aee” e “i Raee prodotti”, per consentire un uso armonizzato delle metodologie comuni per il calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei Raee prodotti.

(3) Per agevolare l’applicazione di metodologie comuni per il calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato e per il calcolo della quantità totale dei Raee prodotti in uno Stato membro, è necessario che le metodologie comprendano uno strumento di calcolo specifico per ciascuno Stato membro.

(4) Qualora i dati che devono essere segnalati dai produttori, o dai loro rappresentanti autorizzati, a norma dell’articolo 16 e dell’allegato X, parte B, della direttiva 2012/19/Ue non siano disponibili o siano lacunosi, gli Stati membri possono fornire stime circostanziate sulle quantità delle Aee immesse sui rispettivi mercati. Al fine di garantire condizioni uniformi per la comunicazione, il monitoraggio e la valutazione dei dati, è opportuno avvalersi di una metodologia comune nei casi in cui tali stime siano necessarie.

(5) La metodologia comune per il calcolo della stima circostanziata della quantità di Aee immesse sul mercato dovrebbe tener conto del fatto che la quantità di Aee immesse sul mercato nel territorio di uno Stato membro sia contabilizzato come peso delle Aee rese disponibili sul suo mercato, escludendo le Aee che ne hanno lasciato il territorio dopo essere state immesse sul mercato. Di conseguenza, e in considerazione delle informazioni statistiche disponibili, il calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato dovrebbe basarsi sia sui dati inerenti la produzione interna di Aee nello Stato membro interessato sia sui dati inerenti le importazioni di Aee in detto Stato membro provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi, e infine sulle esportazioni di Aee che lasciano lo Stato membro in questione verso un altro Stato membro o un paese terzo. I dati dovrebbero essere ottenuti a partire dalla base dati di Eurostat (Eurobase) all’interno della quale, in particolare, la produzione interna di Aee è registrata sulla base dei codici del sistema produzione comunitaria (ossia i codici Prodcom). Questi codici sono anche connessi ai codici sulle statistiche del commercio (codici della nomenclatura combinata). Le statistiche sugli scambi di merci misurano il volume di beni scambiati tra gli Stati membri (commercio intra-Ue) e di beni scambiati tra gli Stati membri e i paesi terzi (commercio extra-Ue).

(6) I dati nazionali sulla produzione interna, sulle importazioni e sulle esportazioni di Aee sono comunicati attraverso il sistema produzione comunitaria, utilizzando i codici Prodcom, e non quelli delle categorie delle Aee di cui agli allegati I e III della direttiva 2012/19/Ue. Tuttavia, se gli Stati membri effettuano stime sulle quantità di Aee immesse sul mercato, è importante che utilizzino un metodo di classificazione comune per convertire le statistiche inerenti a produzione interna, importazioni e esportazioni in dati che corrispondono al peso delle Aee immesse nei loro rispettivi mercati classificate secondo le categorie di cui alla direttiva 2012/19/Ue.

(7) Per il calcolo della quantità totale dei Raee prodotti in un dato anno nel territorio di uno Stato membro, è importante che gli Stati membri utilizzino una metodologia comune che dovrebbe tener conto dei dati sulle quantità di Aee immesse sul mercato di ciascuno Stato membro in passato, dei dati sulla durata di vita delle diverse Aee (in funzione della tipologia), del livello di saturazione del mercato nazionale e dei diversi cicli di vita delle Aee negli Stati membri. Dovrebbe essere messo a disposizione degli Stati membri uno strumento di calcolo per i Raee basato su questa metodologia, pre-inserendovi i dati necessari per consentirne l’applicazione immediata. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di aggiornare i dati utilizzati nello strumento di calcolo per le Aee immesse sul mercato negli anni passati e/o i dati sulla durata di vita, facendo ricorso a dati pertinenti e giustificando tali aggiornamenti con prove a sostegno.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio2 ,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato di uno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità totale in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) prodotti in uno Stato membro, che gli Stati membri utilizzano per calcolare, come opportuno, i tassi di raccolta dei Raee. A tal fine, esso prevede anche la messa a disposizione di uno strumento specifico per ogni Stato membro per il calcolo dei Raee, messo a punto e reso disponibile dalla Commissione quale parte integrante delle metodologie in questione.

Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “peso delle Aee”: il peso lordo (al trasporto) di tutte le Aee che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/Ue, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l’imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo;

b) “Raee prodotti” all’interno di uno Stato membro: il peso totale dei Raee derivanti dalle Aee, nell’ambito della direttiva 2012/19/Ue, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione.

Articolo 3
Calcolo del peso delle Aee immesse sul mercato di uno Stato membro
1. Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle Aee immesse sul mercato, lo Stato membro calcola il peso delle Aee immesse sul mercato in un determinato anno sulla base delle informazioni fornite dai produttori di Aee o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile, in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2012/19/Ue e del suo allegato X, parte B.

2. Qualora uno Stato membro non sia in grado di calcolare il peso delle Aee immesse sul suo mercato ai sensi del paragrafo 1, effettua una stima circostanziata del peso delle Aee immesse sul suo mercato nell’anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di Aee nel suo territorio. A tal fine, lo Stato membro utilizza la metodologia di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 4
Calcolo della quantità totale di Raee prodotti in uno Stato membro
Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base delle quantità di Raee prodotti nel suo territorio, esso calcola la quantità totale di Raee prodotti nel suo territorio in un determinato anno in base alla metodologia di cui all’allegato II.

Articolo 5
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017

Scroll to top