METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’UTILIZZO ANNUALE DI BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO – MODIFICA ALLA DECISIONE 2005/270/CE

Commissione europea

Decisione di esecuzione 19 giugno 2018, n. 2018/896/Ue

(25 giugno 2018 n. L 160)

Decisione che stabilisce la metodologia di calcolo dell’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero e che modifica la decisione 2005/270/Ce

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

vista la direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1-bis,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/62/Ce obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie a ridurre l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, disponendo che le misure adottate assicurino che non sia superato un determinato numero annuo pro capite di borse di plastica in materiale leggero o un obiettivo equivalente in peso.

(2) Per monitorare l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero pro capite a livello di Unione e determinare se ne è stata conseguita una riduzione sostenuta occorrono un sistema armonizzato di comunicazione e una metodologia armonizzata di calcolo.

(3) Gli Stati membri possono definire le rispettive misure nazionali sotto forma di numero o peso delle borse di plastica in materiale leggero. Gli approcci seguiti per misurare l’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero sono intrinsecamente connessi alle misure adottate per ridurlo. Per tener conto della facoltà di scelta tra i due tipi di misure di riduzione, la metodologia di calcolo dell’utilizzo dovrebbe pertanto essere basata sia sul numero sia sul peso.

(4) Se le misure adottate per ridurre l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero racchiudono obiettivi espressi in peso, è opportuno comunicare informazioni sul peso medio per poter convertire i dati ponderali in dati numerici e mettere così a confronto i dati comunicati dagli Stati membri sotto forma di peso o di numero di borse di plastica in materiale leggero.

(5) Gli Stati membri possono escludere le borse di plastica in materiale ultraleggero dalle misure nazionali di riduzione. Ciononostante, ai fini degli obblighi di comunicazione esse sono a tutti gli effetti borse di plastica in materiale leggero e devono figurare nei dati comunicati sull’utilizzo annuale di queste ultime. Le metodologie di calcolo basate sul gettito di imposte, tributi e oneri obbligatori possono non rilevare le borse esentate. Per tener conto di questa eventualità, gli Stati membri dovrebbero imporre agli operatori economici di comunicare il numero o il peso di tutte le borse di plastica di materiale leggero immesse sul mercato, comprese quelle esenti da imposte, tributi o oneri.

(6) Le tabelle da utilizzare per comunicare gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio figurano nella decisione 2005/270/Ce . Sono necessarie nuove tabelle per comunicare l’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. La decisione 2005/270/Ce dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 21 della direttiva 94/62/Ce,

ha adottato la presente decisione:

Articolo 1
Metodologia di calcolo e comunicazione dell’utilizzo annuale
L’utilizzo annuale pro capite di borse di plastica in materiale leggero è calcolato e comunicato sotto forma di numero, secondo la metodologia di cui all’articolo 2, o sotto forma di peso, secondo la metodologia di cui all’articolo 3.

Articolo 2
Metodologia di comunicazione sotto forma di numero
1. Gli Stati membri che calcolano e comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero sotto forma di numero fanno ricorso a uno dei seguenti elementi:

a) il numero totale di borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato nazionale;

b) la somma

i) del numero di borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori per borsa unitaria e dichiarati o comunicati dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale, e

ii) del numero di borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri immesse nel mercato nazionale, comunicato dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri che comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera a), impongono agli operatori economici di comunicare il numero di borse di plastica in materiale leggero da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.

3. Gli Stati membri che comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera b), impongono agli operatori economici di comunicare il numero di borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.

4. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera a), comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 4 di cui all’allegato della decisione 2005/270/Ce.

5. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 5 di cui all’allegato della decisione 2005/270/Ce.

Articolo 3
Metodologia di comunicazione sotto forma di peso
1. Gli Stati membri che calcolano e comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero sotto forma di peso fanno ricorso a uno dei seguenti elementi:

a) il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero immesse nel mercato nazionale;

b) la somma

i) del peso delle borse di plastica in materiale leggero calcolato in base al gettito delle imposte, dei tributi o degli oneri obbligatori pagati dai consumatori per borsa unitaria e dichiarati o comunicati dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale, e

ii) del peso delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri immesse nel mercato nazionale, comunicato dagli operatori economici in conformità della legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri che comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del presente articolo impongono agli operatori economici di fornire informazioni sul peso medio delle borse di plastica in materiale leggero.

3. Gli Stati membri che comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera a), impongono agli operatori economici di comunicare il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.

4. Gli Stati membri che comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero in conformità del paragrafo 1, lettera b), impongono agli operatori economici di comunicare il peso totale delle borse di plastica in materiale leggero esenti da imposte, tributi o oneri da essi immesse nel mercato dei rispettivi territori per ogni anno civile.

5. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera a), comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 6 di cui all’allegato della decisione 2005/270/Ce.

6. Gli Stati membri che si avvalgono della metodologia di cui al paragrafo 1, lettera b), comunicano l’utilizzo annuale di borse di plastica in materiale leggero per mezzo della tabella 7 di cui all’allegato della decisione 2005/270/Ce.

Articolo 4
Modifiche della decisione 2005/270/Ce
La decisione 2005/270/Ce è modificata come segue:

(1) l’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 9

1. Gli Stati membri forniscono i dati sulla produzione, importazione, esportazione e trattamento dei rifiuti di imballaggio per mezzo delle tabelle 1, 2 e 3 di cui all’allegato.

2. Gli Stati membri forniscono i dati sull’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero per mezzo delle tabelle 4 o 5, secondo il caso, di cui all’allegato per comunicare i dati sotto forma di numero, e delle tabelle 6 o 7, secondo il caso, per comunicare i dati sotto forma di peso.”;

(2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2018

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