Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/849/Ue
Modifica alle direttive 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/Ue
(Guue 14 giugno 2018 n. L 150)
Direttiva che modifica le direttive 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Testo rilevante ai fini del See)
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,
visto il parere del Comitato delle regioni2 ,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3 ,
considerando quanto segue:
(1) La gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali e promuovere i principi dell’economia circolare.
(2) Per ridurre gli oneri regolamentari per enti o imprese di piccole dimensioni è opportuno introdurre una semplificazione degli obblighi di autorizzazione e di registrazione a loro imposti.
(3) Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È opportuno pertanto sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.
(4) I dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. È opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
(5) La comunicazione affidabile dei dati relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un’attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di relazionare sul conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle direttive 2000/53/Ce4 , 2006/66/Ce5 e 2012/19/Ue6 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso alla più recente normativa messa a punto dalla Commissione e alle metodologie elaborate dalle rispettive autorità nazionali competenti per l’attuazione di tali direttive.
(6) La gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio7 si applica, in ordine di priorità, alla normativa dell’Unione in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti. Nel soddisfare gli obiettivi della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per tenere conto dell’ordine delle priorità della gerarchia dei rifiuti e assicurare l’attuazione pratica di tali priorità.
(7) Nel contesto dell’impegno dell’Unione di realizzare la transizione verso un’economia circolare, le direttive 2000/53/Ce, 2006/66/Ce e 2012/19/Ue dovrebbero essere riesaminate e, se necessario, modificate, tenendo conto della loro attuazione e, in particolare, della fattibilità della definizione di obiettivi per materiali specifici contenuti nei flussi di rifiuti pertinenti. Nell’ambito del riesame della direttiva 2000/53/Ce, si dovrebbe altresì prestare attenzione al problema dei veicoli fuori uso non contabilizzati, comprese le spedizioni di veicoli usati sospettati di essere veicoli fuori uso, e all’applicazione dell’orientamento n. 9 dei corrispondenti in materia di spedizioni di veicoli fuori uso. Nell’ambito del riesame della direttiva 2006/66/Ce, si dovrebbe inoltre tenere in considerazione l’evoluzione tecnica di nuovi tipi di batterie che non utilizzano sostanze pericolose.
(8) Al fine di modificare e integrare la direttiva 2000/53/Ce e di modificare la direttiva 2012/19/Ue, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 6, paragrafo 6, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2000/53/Ce, come modificata dalla presente direttiva, e l’articolo 19 della direttiva 2012/19/Ue, come modificata dalla presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 20168 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2000/53/Ce per quanto riguarda gli articoli 7, paragrafo 2, e 9, paragrafo 1 quinquies, della stessa, come modificata dalla presente direttiva, e di esecuzione della direttiva 2012/19/Ue per quanto riguarda l’articolo 16, paragrafo 9, della stessa, come modificata dalla presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio9 .
(10) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell’Unione, contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti delle misure, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2000/53/Ce, 2006/66/Ce e 2012/19/Ue.
(12) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi10 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
hanno adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Modifica della direttiva 2000/53/Ce
La direttiva 2000/53/Ce è così modificata:
1) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9-bis, modificando periodicamente l’allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:
i) fissare, se necessario, valori di concentrazione massimi sino ai quali deve essere tollerata la presenza delle sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo in materiali e componenti specifici di veicoli;
ii) non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) del presente paragrafo, se l’impiego di tali sostanze è inevitabile;
iii) eliminare materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se l’impiego di sostanze di cui alla lettera a) del presente paragrafo è inevitabile;
iv) in relazione ai punti i) e ii), specificare i materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e prevedere che siano etichettati o resi identificabili con altri mezzi appropriati.
La Commissione adotta un atto delegato distinto per ogni sostanza, materiale o componente interessati ai fini dei punti da i) a iv).”;
2) all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le autorità competenti riconoscano reciprocamente e accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9-bis, al fine di integrare la presente direttiva fissando requisiti minimi per il certificato di rottamazione.”;
3) l’articolo 6 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire il deposito, anche temporaneo, e il trattamento di tutti i veicoli fuori uso in conformità della gerarchia dei rifiuti e dei requisiti generali di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e secondo le prescrizioni tecniche minime di cui all’allegato I della presente direttiva, fatte salve le norme nazionali sulla salute e sull’ambiente.
(*) Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (Gu L 312 del 22 novembre 2008, pag. 3).”;”
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9-bis, al fine di modificare l’allegato I per tener conto del progresso tecnico e scientifico.”;
4) all’articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità necessarie per controllare l’osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati al primo comma del presente paragrafo. Nell’elaborare dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.”;
5) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 9-bis, al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nell’elaborare dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, a tali lavori.”;
6) l’articolo 9 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è soppresso;
b) sono inseriti i paragrafi seguenti:
“1-bis. Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2.
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1-quinquies del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che ne stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 1-quinquies del presente articolo, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
1-ter. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1-bis sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
1-quater. La Commissione esamina i dati comunicati a norma del paragrafo 1-bis e pubblica una relazione sull’esito di tale riesame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
1-quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1-bis del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.”;
7) è inserito l’articolo seguente:
“Articolo 9-bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 6, e all’articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 5, paragrafo 5, all’articolo 6, paragrafo 6 e all’articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6, paragrafo 6, e dell’articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*) Gu L 123 del 12.5.2016, pag. 1.”;”
8) è inserito l’articolo seguente:
“Articolo 10-bis
Riesame
Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione riesamina la presente direttiva e, a tal fine, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se opportuno, di una proposta legislativa.”;
9) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Articolo 11
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (Ue) n. 182/2011.
(*) Regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (Gu L 55 del 28 febbraio 2011, pag. 13).”.”
Articolo 2
Modifica della direttiva 2006/66/Ce
La direttiva 2006/66/Ce è così modificata:
1) all’articolo 10, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta.
(*) Regolamento (Ce) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (Gu L 332 del 9.12.2002, pag. 1).”;”
2) all’articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
“5. Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio di cui all’allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti.”;
3) l’articolo 22 è soppresso;
4) è inserito l’articolo seguente:
“Articolo 22-bis
Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV-bis della direttiva 2008/98/Ce o altri strumenti e misure appropriati.”;
5) l’articolo 23 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione elabora una relazione sull’attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull’ambiente e sul funzionamento del mercato interno.”;
b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“2. La relazione della Commissione contiene una valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:”.
Articolo 3
Modifica della direttiva 2012/19/Ue
La direttiva 2012/19/Ue è così modificata:
1) l’articolo 16 è così modificato:
a) il paragrafo 5 è soppresso;
b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
“6. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4.
I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9.
Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.
7. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
8. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
9. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;
2) è inserito l’articolo seguente:
“Articolo 16-bis
Incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti
Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV-bis della direttiva 2008/98/Ce o altri strumenti e misure appropriati.”;
3) all’articolo 19, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 20 della presente direttiva, riguardo alle modifiche necessarie ad adeguare al progresso scientifico e tecnico gli allegati IV, VII, VIII e IX della presente direttiva. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascun allegato da modificare. Nel modificare l’allegato VII della presente direttiva, sono tenute in considerazione le esenzioni concesse ai sensi della direttiva n. 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
(*) Direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Gu L 174 dell’1 luglio 2011, pag. 88).”.”
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 5 luglio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il 30 maggio 2018