POLITICHE AGRICOLE – MODALITÀ DI GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE CONTRO GLI SPRECHI

Dm Politiche agricole 3 gennaio 2017 Modalità di gestione del fondo nazionale contro gli sprechi – Attuazione legge 166/2017
Ministero politiche agricole alimentari e forestali
Decreto 3 gennaio 2017
(Gu 17 febbraio 2017, n. 40)

Disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione del 17 dicembre 2012, che definisce le modalità per la gestione del “Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti”, di cui all’articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua indirizzi e strumenti per favorire e incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti e istituisce il “Tavolo permanente di coordinamento” per la gestione del fondo e del programma di distribuzione degli alimenti agli indigenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 ottobre 2015, n. 5567, che integra la composizione del Tavolo;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3399 del 4 giugno 2014 e n. 3017 del 5 maggio 2016 con i quali sono stati nominati i componenti del Tavolo permanente di coordinamento;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi” e, in particolare, l’articolo 8, comma 1, che amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento, di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione del 17 dicembre 2012, relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo;

Visto l’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che istituisce un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale;

Visto l’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che prevede per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 una dotazione di un milione di euro per il fondo e stabilisce che le modalità di utilizzo del fondo contro gli sprechi alimentari sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che ai fini dell’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è necessario prevedere disposizioni generali di gestione del Fondo, cui fare riferimento nell’ambito della programmazione annuale delle attività contro gli sprechi;

Considerato che in merito alla programmazione annuale delle attività contro gli sprechi per l’anno 2016 è stato informato il Tavolo di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, nel corso della riunione del 20 ottobre 2016;

Decreta:

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) fondo nazionale contro gli sprechi: fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze istituito dall’articolo 11, comma 2, della legge contro gli sprechi e istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) legge contro gli sprechi: legge 19 agosto 2016, n. 166 “Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”;

c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge contro gli sprechi;

d) spreco alimentare: le eccedenze alimentari come definite all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge contro gli sprechi;

e) Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare: il “Tavolo permanente di coordinamento” come definito dall’articolo 8 della legge contro gli sprechi.

Articolo 2
Finalità
1. Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità di gestione del fondo nazionale contro gli sprechi in attuazione delle disposizioni della legge contro gli sprechi.

Articolo 3
Attività finanziabili dal Fondo nazionale contro gli sprechi
1. Il fondo nazionale contro gli sprechi è destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della “shelf life” dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all’impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2. Le attività previste, finanziate sulla base del programma annuale contro gli sprechi definito all’articolo 4, sono le seguenti:

a) erogazione di contributi finanziari, attraverso una selezione pubblica nazionale, a sostegno di progetti di cui al comma 1;

b) finanziamento di campagne di comunicazione e promozione volte a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari;

c) finanziamento di giornate di approfondimento e studio delle tematiche di cui al comma 1 con operatori del settore alimentare e con altri soggetti interessati;

d) finanziamento per l’implementazione e gestione di un “osservatorio sugli sprechi” con la finalità di raccogliere e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli sprechi e sulle eccedenze alimentari;

e) realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi quali-quantitativi sugli sprechi alimentari, con indagini che coinvolgano consumatori e imprese.

Per le finalità di cui alla lettera a) sono destinate almeno il 50% delle risorse disponibili.

Articolo 4
Programma annuale contro gli sprechi e relazione sulle attività svolte
1. In base alle risorse disponibili, il programma annuale delle attività previste dall’articolo 3, comma 2, è definito con decreto direttoriale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, informato il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare.

2. Entro dodici mesi dalla attuazione del programma annuale, la Direzione di cui al comma 1 presenta, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e per conoscenza al Tavolo per la lotta agli sprechi e per l’assistenza alimentare, una relazione sull’attuazione delle misure previste dall’articolo 4 e sulla spesa sostenuta.

Articolo 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2017

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