RIPARTO DEL CONTRIBUTO 2016 PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE IN MATERIA DI RIFIUTI

Dm Ambiente 28 marzo 2018
Consorzi ed Enti del recupero e riciclo – Riparto del contributo 2016 per il finanziamento delle attività di vigilanza e controllo del Ministero dell’ambiente in materia di rifiuti – Articolo 206-bis del Dlgs 152/2006 – Abrogazione Dm 12 dicembre 2017

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 28 marzo 2018
(Gu 24 maggio 2018 n. 119)

Riparto del contributo dovuto per l’anno 2016, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche ed in particolare la Parte IV recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l’articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall’articolo 29, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che attribuisce al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui alla parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente;

Visto in particolare il comma 6 del citato articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che “All’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, i soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228”;

Visto che il medesimo comma 6 del richiamato articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede altresì che “Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, determina l’entità del predetto onere da porre in capo ai Consorzi e soggetti predetti”;

Considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico dell’Ispra, ai sensi del comma 4 del sopra citato articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;

Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse generale per la collettività e che le relative funzioni attribuite al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare garantiscono la corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di settore, il controllo sulla operatività dei consorzi e degli altri soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del funzionamento del mercato e della concorrenza;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del contributo annuale di € 2.000.000,00 (duemilioni) secondo le modalità stabilite dal citato articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Considerata la necessità di assicurare un’equa ripartizione del predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;

Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del riparto il valore della produzione, che, comune a tutti i soggetti obbligati, consente di commisurare l’onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;

Considerato necessario utilizzare quale dato di riferimento, sulla base del criterio adottato, l’ultimo bilancio utile dei soggetti obbligati;

Acquisiti i bilanci dei consorzi e dei soggetti tenuti a farsi carico della parte proporzionale del predetto onere ai sensi dell’articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Ritenuto di dover esonerare dal pagamento quei soggetti che per l’esiguità dell’attività svolta non hanno richiesto l’espletamento di funzioni di vigilanza e controllo da parte dell’Amministrazione;

Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Visto il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 340 del 12 dicembre 2017 “Riparto del contributo dovuto per l’anno 2016, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2018;

Decreta:

Articolo 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Il presente decreto determina l’ammontare complessivo del contributo dovuto per l’anno 2016 ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e la ripartizione dello stesso tra i soggetti obbligati.

3. La ripartizione dell’onere contributivo è determinata in base al criterio di proporzionalità in relazione al valore della produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del carico gestionale amministrativo che i soggetti di maggior consistenza determinano sulle funzioni di controllo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2
Soggetti obbligati
1. Sono obbligati al pagamento del contributo i soggetti indicati in allegato.

2. Sono esclusi dal pagamento del contributo i soggetti che hanno operato per meno di sei mesi nell’anno di riferimento e che alla data di pubblicazione del presente decreto hanno cessato la propria attività.

Articolo 3
Riparto del contributo
1. Il contributo complessivo dovuto di cui all’articolo 1, comma 2, è determinato per l’anno 2016 in 2.000.000,00 di euro.

2. L’onere contributivo a carico di ciascuno dei soggetti obbligati ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l’anno 2016 è individuato nell’allegato e si compone di una quota fissa pari all’0,2% del contributo complessivo e di una quota commisurata al valore della produzione indicato nel bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 oppure, se non ancora depositato presso il registro delle imprese, nel precedente bilancio d’esercizio.

Articolo 4
Modalità di pagamento
1. I soggetti individuati ai sensi del presente decreto sono tenuti ad effettuare il pagamento delle somme dovute mediante versamento al Capo di entrata 32° — capitolo n. 2592 — articolo 30 del Ministero dell’economia e delle finanze intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Nella causale del versamento è indicato:

a) il riferimento all’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla annualità 2016;

b) il nominativo del soggetto obbligato.

3. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

4. La ricevuta di versamento è trasmessa alla Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 5
Disposizione finale
1. Il presente decreto abroga il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 340 del 12 dicembre 2017 citato in premessa ed è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto stesso nella Gazzetta ufficiale o, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Roma, 28 marzo 2018

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