Ritiro dei RAEE

I distributori trasportano i RAEE domestici che hanno raccolto, dai luoghi di raggruppamento ai centri di raccolta o agli impianti di trattamento.
Il trasporto deve avvenire esclusivamente:
– dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento o centro di raccolta;
– se il raggruppamento è in altro luogo diverso dal punto vendita, dal punto vendita al luogo di raggruppamento;
– dal luogo dove è effettuato il raggruppamento (punto vendita o altro luogo) al centro di raccolta.
E’ obbligatorio accompagnare il trasporto con il particolare “documento di trasporto” e tenere una copia dello “schedario di carico e scarico”. I distributori devono inoltre garantire che il trasporto dei RAEE sia effettuato in modo da non pregiudicare la preparazione per il riutilizzo e da garantire l’integrità dei RAEE per consentire che il confinamento delle sostanze pericolose possa essere effettuato in condizioni ottimali.

Sanzioni
Il mancato ritiro gratuito AEE (“uno contro uno” o “uno contro zero”) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 400 euro per ogni AEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

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