SISTRI – NOTA ESPLICATIVA DELL’1 OTTOBRE 2010 DAL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il quarto decreto Sistri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2010

— conferma la data di operatività della normativa Sistri, stabilita per il 1° ottobre 2010;

— proroga al 30 novembre 2010 il termine per la consegna dei dispositivi Usb e black box agli aventi titolo;

— proroga al 31 dicembre 2010 il termine previsto dall’art. 12, comma 2, del Dm 17 dicembre 2009, ossia il periodo nel quale, oltre agli adempimenti alla normativa rifiuti Sistri, dovranno essere osservati gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario.

Il quadro derivante dalle predette disposizioni è quindi il seguente:

a) utilizzo dei dispositivi elettronici

Gli iscritti al Sistri che, alla data di avvio dell’operatività dello stesso, fissata per il 1° ottobre 2010, sono in possesso dei dispositivi elettronici, utilizzano i medesimi dispositivi a decorrere da tale data.

Per quanto riguarda la compilazione del Registro cronologico, gli utenti inseriranno “in carico” le informazioni relative ai rifiuti prodotti/trasportati/gestiti a decorrere dal primo ottobre. Lo “scarico” di rifiuti caricati nel Registro di cui all’articolo 190 del Dlgs n. 152/2006 nel periodo antecedente all’operatività del Sistri potrà, sino al 31 dicembre 2010, essere riportato solo in tale Registro. Tuttavia, entro tale data, i soggetti tenuti dovranno “caricare” nel Registro cronologico i dati relativi a tutti i rifiuti “in giacenza” nel Registro di cui all’articolo 190.

Dal momento che non tutti gli iscritti sono, alla data del 1° ottobre, dotati dei dispositivi, fino al 30 novembre 2010 potrebbe verificarsi che non tutti i soggetti interessati dalla movimentazione di un rifiuto siano in condizione di compilare il Registro cronologico e la scheda Sistri— AREA MOVIMENTAZIONE. In tale ipotesi, al fine di garantire il necessario flusso di informazioni al sistema, si applicherà quanto previsto all’articolo 6, comma 4, del Dm 17 dicembre 2009 per i casi di indisponibilità temporanea dei dispositivi.

Si sottolinea l’estrema rilevanza che l’utilizzo immediato e costante dei dispositivi riveste al fine di acquisire la dovuta padronanza nell’impiego del nuovo sistema e, al tempo stesso, testarne la funzionalità, anche al fine di consentire di apportare le migliorie o modifiche la cui necessità dovesse evidenziarsi a seguito dell’effettivo e capillare utilizzo del sistema stesso.

b) soggetti iscritti al Sistri che alla data del 1° ottobre 2010 non sono in possesso dei dispositivi elettronici

I soggetti iscritti al Sistri ai quali, alla data del 1° ottobre 2010, non sono stati ancora consegnati i dispositivi, continuano a compilare unicamente il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione dei rifiuti di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs n. 152/2006.

Dal momento della consegna dei dispositivi, tali soggetti utilizzeranno altresì i dispositivi medesimi secondo quanto sopra riportato. Si evidenzia l’estrema utilità dell’utilizzo immediato dei dispositivi, una volta che gli stessi siano disponibili, al fine di poter usufruire della possibilità di prendere dimestichezza con il nuovo sistema in questa prima fase di avvio dell’operatività.

c) regime sanzionatorio applicabile sino al 31 dicembre 2010

L’articolo 12, comma 2, del Dm 17 dicembre 2009 consente ai soggetti tenuti ad aderire al Sistri di usufruire di una fase di applicazione dello stesso, ora prorogata sino al 31 dicembre 2010, finalizzata alla verifica della piena funzionalità del Sistri e anche ad acquisire la necessaria padronanza nell’utilizzo dei dispositivi medesimi.

Il medesimo articolo specifica infatti che, al fine di garantire che non vi sia soluzione di continuità per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di legge relativi alla tracciabilità dei rifiuti in tale fase di prima applicazione del Sistri, i soggetti iscritti al Sistri rimangono tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del Dlgs n. 152/2006.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2010, solo la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di cui alla citata normativa garantisce l’adempimento degli obblighi di legge, e solo la violazione delle disposizioni dei predetti articoli darà luogo alla comminazione delle specifiche sanzioni previste dal decreto legislativo 152 del 2006.

Scorri in alto