SISTRI, NUOVA PROROGA SULLE SANZIONI. RINVIO PER TUTTO IL 2015

Il disegno di legge sull’ambiente collegato alla Legge di Stabilità, approvato dalla Camera il 13 novembre e passato ora all’esame del Senato per approvazione definitiva, riporta una serie di “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.
Il nucleo centrale di provvedimenti riguarda la raccolta, il corretto smaltimento e il recupero dei rifiuti, inclusa una proroga del SISTRI. Vediamo nel dettaglio i singoli argomenti.

Per quanto riguarda il SISTRI, il ddl Collegato Ambientale prevede un’estensione al 31 dicembre 2015 del cosiddetto “doppio binario”, cioè il periodo in cui le aziende obbligate a utilizzare il sistema SISTRI per la tracciabilità dei rifiuti devono osservare anche le prescrizioni “tradizionali” relative a registri di carico e scarico e formulari di trasporto (Dl 101/2013).
Viene quindi garantita una sospensione delle sanzioni in caso di inadempimento per il SISTRI fino al primo gennaio 2016. Il disegno di legge ha ottenuto il via libera dalla Camera dei deputati e attende ora l’approvazione anche da parte del Senato per la conferma ufficiale del nuovo rinvio sulle sanzioni.
Questa notizia è stata accolta favorevolmente dagli industriali, che da tempo cercano di convincere il governo a sostituire il SISTRI, mai decollato nelle simpatie degli utenti, con un altro sistema di registrazione dello smaltimento di rifiuti pericolosi.
Molti operatori, infatti, soprattutto gli autotrasporatori, come le piccole e medie imprese, hanno incontrato grosse difficoltà con il sistema elettronico di archiviazione, che hanno portato il governo ad una serie di rinvii, e, ora, a un nuovo slittamento che potrebbe mettere la parola fine all’esistenza travagliata del SISTRI.
Ora, bisogna aspettare ulteriori sviluppi dal Parlamento. Se il ddl sarà approvato definitivamente, allora arriveranno dodici mesi in più per adeguarsi alle nuove disposizioni. Se questo proposito non verrà realizzato, occorre cercare altre strade per combattere le ecomafie e ottenere un efficace tracciamento dei rifiuti pericolosi.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i Comuni verranno coinvolti direttamente nella raccolta e smaltimento dei materiali di scarto. Saranno assegnati alle amministrazioni degli obiettivi per la differenziata: quelle più virtuose verranno premiate con agevolazioni sulle tasse mentre le amministrazioni che non raggiungeranno i target dovranno versare una eco-tassa alla Regione.
L’eco-tassa servirà per incentivare la raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti e il ricorso al riutilizzo e al riciclo. Le somme raccolte confluiranno in un fondo per finanziare, tra l’altro, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati.

Il contributo SISTRI rimane però obbligatorio da pagare entro il 31 Gennaio 2015, in quanto dal 1 Febbraio 2015 scattano le sanzioni per il mancato pagamento del contributo relativo all’anno 2014.

Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 di recepimento della direttiva 2012/19/Ue – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI PER I DISTRIBUTORI
Tante sono le novità per quanto riguarda la gestione delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), dalla produzione, all’immissione sul mercato (distribuzione e vendita), fino al momento di fine vita, con la gestione dei rifiuti che derivano da queste (RAEE).

Per quanto riguarda i RAEE, il Dlgs 14 marzo 2014, n. 49 recepisce la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Gli adempimenti imposti dalla nuova disciplina sono diversi sia per cadenza temporale sia per soggetti interessati.
Di seguito sono elencati gli obblighi e gli adempimenti per i soli DISTRIBUTORI, cioè la “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese che rende disponibile sul mercato un’AEE. Il distributore può essere anche ‘produttore’. Il ‘distributore al dettaglio’ è quello che rende disponibile l’AEE direttamente all’utilizzatore finale.” (articolo 4, Dlgs 49/2014)

I distributori hanno l’obbligo di rendere visibile l’eco-contributo (contributo ambientale pagato in anticipo interamente dedicato alla gestione dei Rifiuti derivanti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale.

Deposito dei RAEE
I distributori devono assicurare al momento della fornitura di una nuova Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica da nuclei domestici (AEE domestici), il ritiro gratuito “uno contro uno” dell’usato equivalente.
I RAEE raccolti possono essere stoccati presso i locali del proprio punto vendita e presso altri luoghi comunicati al Ministero dell’Ambiente all’atto dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Il deposito deve essere effettuato in luogo idoneo, non accessibile a terzi, pavimentato, e in cui i RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante idonee coperture.
I rifiuti pericolosi vanno tenuti separati nel rispetto del divieto di miscelazione ai sensi dell’articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006. Occorre garantire l’integrità delle apparecchiature adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento o la fuoriuscita di sostanze pericolose.
I distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati sono obbligati ad effettuare la raccolta gratuita dei RAEE di piccolissime dimensioni (non superiori a 25 cm) senza che il consumatore sia obbligato all’acquisto di AEE di tipo equivalente (cosiddetto ritiro “uno contro zero”), mentre risulta facoltativo per i distributori con superficie di vendita inferiore a 400 metri quadrati.
I distributori che vendono on line, per potere adempiere all’obbligo del ritiro gratuito (“uno contro uno”) devono indicare i luoghi di raggruppamento presso i quali il consumatore può conferire gratuitamente i RAEE di tipo equivalente a quello acquistato, senza gravarlo di maggiori oneri, nonché le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente.

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